Data: 29/04/2022 08:00:00 - Autore: Isabella Pileri

Riforma giustizia civile e mediazione

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Un impianto efficiente, snello, veloce. La riforma della giustizia civile a firma del Ministro Cartabia punta in maniera ambiziosa a ridurre drasticamente la frammentazione di talune procedure, conferendo una posizione di rilievo ai metodi di risoluzione alternativa delle controversie, in particolar modo alla mediazione. A questo si accompagna l'estensione del patrocinio a spese dello Stato anche per le procedure di mediazione, a seguito della presa di posizione della Corte Costituzionale con la sentenza n. 10/2022.

Il gratuito patrocinio nella mediazione

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Fin qui, la teoria. Ma quali sono, nella pratica, i vantaggi per condomìni e singoli condòmini? Risponde in proposito l'Avv. Demetrio Calveri, legale con studio a Roma, fondatore della Camera di Mediazione Nazionale e figura di riferimento per i processi di formazione degli aspiranti mediatori.

Alla luce della recente riforma, quali prospettive si aprono per l'applicazione dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito delle mediazioni obbligatorie? E come possono giovarsene eventuali condòmini interessati?

La riforma va a incidere in maniera significativa sull'attuale impalcatura su cui poggia l'istituto della mediazione civile e commerciale. Essa mira a riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali delle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo:

1) l'incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;

2) la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali;

3) l'ulteriore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di mediazione;

4) l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita;

5) la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione.

Per venire al dettaglio della seconda domanda, si prevede un credito di imposta in favore degli organismi di mediazione, credito che viene calcolato in base all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Da sottolineare poi il meccanismo in base al quale si vogliono "finanziare" le suindicate misure: il limite di spesa destinato alle misure previste, al verificarsi di eventuali scostamenti, prevede un corrispondente aumento del contributo unificato. Tale meccanismo segnala chiaramente quello che è e sarà l'orientamento del legislatore, oggi più che mai votato alla risoluzione alternativa del conflitto.

Vantaggi per il cittadino nella mediazione obbligatoria

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Che sviluppi pratici sta avendo la Riforma? Quali vantaggi presenta per il cittadino l'estensione degli ambiti per cui è obbligatorio il ricorso alla mediazione?

La riforma prevede di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali. I vantaggi offerti dalla mediazione sono molteplici e riguardano: tempi di chiusura della procedura molto rapidi (circa tre mesi); costi contenuti e prevedibili (le spese sono calcolate in base a parametri fissati dal Ministero della Giustizia ancorati al valore della lite); un accordo raggiunto sulla base degli interessi reali delle parti in lite; l'assoluta riservatezza che assiste tutta la procedura di mediazione e l'assenza di quell'alea che invece caratterizza il giudizio ordinario.

Criticità della mediazione e compiti dell'amministratore

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Quali sono gli aspetti legali ai quali è necessario fare attenzione prima di una mediazione in materia di diritto condominiale? In particolare, a quali adempimenti devono far fronte l'amministratore o l'assemblea ed il singolo condomino?

La riforma sancisce che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare a un procedimento di mediazione. Contestualmente si prevede che l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore siano sottoposti all'approvazione dell'assemblea, che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del Codice Civile. In caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa ovvero la proposta del mediatore non approvata.


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