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Data: 28/04/2022 08:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Omologa e taratura necessarie[Torna su]
Entrambe le sentenze dei giudici di Alessandria evidenziano la necessaria produzione da parte della Pa che eleva la contravvenzione per violazione dei limiti di velocità, delle certificazioni che attestano non solo l'omologazione dell'autovelox o del tutor, ma anche dei documenti che ne attestano le verifiche periodiche e la taratura. Non basta la taratura periodica, serve anche l'omologazione[Torna su]
Per il Tribunale di Alessandria, pronunciatosi con sentenza n. 339/2022 (sotto allegata), va rigettato l'appello della Prefettura contro la sentenza del GdP che ha accolto l'opposizione di un automobilista. A quest'ultimo era stato elevato un verbale con il quale gli era stata contestata la violazione dei limiti di velocità. Verbale che non conteneva l'indicazione della avvenuta omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento elettronico della velocità e che ha condotto all'annullamento del verbale. Decisione appellata dalla Prefettura, a cui però il Tribunale ha ricordato, prima di tutto, che ai sensi dell'art. 142 CdS "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate." Principio confermato dalla Consulta, che nella sentenza n. 113/2015 ha evidenziato il carattere di affidabilità dell'omologazione e della taratura alle prestazioni dell'autovelox. Omologa e taratura che devono essere allegate dalla PA, in quanto onere probatorio indefettibile, come precisato dalla Cassazione in diverse occasioni. Nel caso di specie tuttavia "non è riportata nel verbale impugnato l'indicazione della corrispondenza dell'apparecchiatura utilizzata al tipo omologato" La PA, in questo caso "ha assolto solo parzialmente a tale onere, non producendo alcuna documentazione comprovante l'adempimento dell'iniziale procedura di omologazione" ma solo il certificato del 25.01.2019 con scadenza il 25.01.2020, che dimostra la sola procedura di taratura periodica. Poiché però, come sopra detto, a tale onere di allegazione avrebbe dovuto provvedere la Prefettura, l'appello presentato da quest'ultima va respinto. Taratura e omologazione coerenti con luogo e apparecchio[Torna su]
Il Giudice di Pace di Alessandria, con la sentenza n. 193/2022 (sotto allegata) accoglie parimenti le ragioni di un automobilista, assistito dalla Globoconsumatori Onlus, a cui è stata elevata una sanzione per la violazione dei limiti di velocità. In questo caso la Prefettura si è limitata a produrre un verbale di prove di verifica delle funzionalità dell'apparecchio che l'ispettore ha eseguito con apparecchio approvato con decreto del giugno 2017. Verifica che non ha "valore giuridico relativamente" all'infrazione contestata all'opponente in un altro luogo. Nel verbale dell'accertatore è stato inoltre specificato che il sistema di rilevazione è stato sottoposto a taratura come da verbale del 24.07.2020. La resistente però ha depositato agli atti un certificato che attesta la taratura di un altro apparecchio con un codice identificativo diverso. Richiamata anche in questa sentenza la pronuncia della Consulta n. 113/2015, che ha sottolineato la necessità della verifica periodica di funzionamento e di taratura delle apparecchiature che vengono utilizzate per accertare le violazioni dei limiti di velocità. Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio dei provvedimenti Leggi anche: - Autovelox: insufficiente l'omologazione, è necessaria anche la taratura - Autovelox: verbale annullato se mancano omologazione e taratura |
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