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Data: 30/04/2022 07:00:00 - Autore: Maria Elisa Ventriglia
Cosa significa "fedeltà coniugale"?[Torna su]
Prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, il concetto di" fedeltà coniugale" era annoverato tra i diritti meritevoli di tutela da parte del nostro ordinamento in funzione della sua natura pubblicistica. Invero, la famiglia veniva identificata come la cellula primaria e fondamentale dello Stato, pertanto si rappresentava la necessità di renderla oggetto di una tutela giuridica privilegiata, riconducendola entro la sfera del diritto pubblico. Il focolare domestico doveva ritenersi alla base dello Stato, essendo il luogo ove si sarebbero formati i futuri cittadini, lavoratori e soldati, fonte di ricchezza per la Nazione, ed entrambe tali istituzioni costituivano organismi etici, in quanto aventi ragione in un interesse superiore agli interessi individuali. Il matrimonio, dunque, non si identificava come un istituto creato a beneficio dei coniugi, ma in un atto di dedizione e sacrificio degli individui nell'interesse della società di cui la famiglia è nucleo fondamentale. La "fedeltà coniugale" sancita e disciplinata dall'art. 143 c.c., era perfettamente in linea con questa teoria. Si riteneva che essa avesse natura pubblicistica e fosse posta a tutela del decoro e del prestigio dei coniugi, al punto che adulterio e concubinato costituivano reati. L'obbligo di fedeltà, addirittura, sopravviveva anche alla separazione personale dei coniugi, ritenendo il legislatore sanzionabile la relazione adulterina che, per le modalità e le circostanze, costituisse ingiuria grave per l'altro coniuge. La concezione pubblicistica del diritto di famiglia imponeva, infatti, la tutela dell'onorabilità formale della famiglia, ossia della sua rispettabilità sociale. Dall'obbligo di fedeltà al dovere di lealtà[Torna su]
Successivamente all'entrata in vigore della Costituzione ed alla riforma del 1975 assistiamo ad una vera e propria metamorfosi del concetto di fedeltà. Grazie al dettato costituzionale la famiglia viene considerata una «formazione sociale» all'interno della quale si esprime e si sviluppa la personalità dei suoi membri, posti al centro di ogni tutela. La famiglia «si pone in funzione della persona»ed il rapporto matrimoniale costituisce «presupposto e luogo di prerogative, in parte specifiche alla condizione coniugale, in parte a questa soltanto adattate», inerenti la persona dei coniugi. Ciò ha determinato un mutamento del contenuto dei diritti e dei doveri reciproci dei coniugi, «chiamati ad un comportamento nuovo, che ha per legge fondamentale lo svolgimento della personalità di ciascuno, nel modo più pieno e soddisfacente, all'interno del gruppo familiare». I concetti di fedeltà, assistenza, collaborazione, coabitazione vengono, dunque, ridefiniti alla luce del principio di tutela costituzionale della persona. In particolare, la fedeltà si è trasformata, sostanzialmente, in obbligo di lealtà, intendendosi quale reciproca dedizione materiale e spirituale in vista dell'instaurazione di una completa comunione di vita. Il bene tutelato non è più l'onore o il decoro dei coniugi, bensì il rapporto di fiducia tra loro, inteso come accordo e stima reciproca. Dovere di lealtà e infedeltà virtuale[Torna su]
Alla luce della metamorfosi del dovere di fedeltà in obbligo di lealtà, dunque, anche una relazione virtuale, vissuta soltanto su internet, o il mero tentativo di instaurare una relazione extraconiugale, magari accedendo a social network "dedicati", possono integrare condotte lesive di tale dovere, legittimando, così, una pronuncia di addebito della separazione, a carico del coniuge cui siano imputabili. Sul punto, la Suprema Corte, rafforzando il pregresso orientamento giurisprudenziale, con la recentissima ordinanza n. 8750 del 17.03.2022, ha sancito l'equiparazione tra tradimento "reale " e quello "virtuale". Gli Ermellini, invero, hanno previsto che chi flirta sui social network può subire la domanda di separazione giudiziale con addebito, proprio come nel caso dell'adulterio reale. Per i Giudici di Piazza Cavour, "l'infedeltà virtuale è rilevante quando si dimostra offensiva per il coniuge. La relazione di uno di loro con estranei rende addebitabile la separazione quando, considerando gli aspetti con i quali è coltivata e l'ambiente nel quale i coniugi vivono, dia luogo a credibili sospetti di infedeltà e quindi comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge anche se non si arriva ad un rapporto fisico vero e proprio." Pertanto, il coniuge che si ritiene leso da messaggini o da chat ambigue, è legittimato a domandare la separazione per violazione dei doveri disciplinati dall'articolo 143 del codice civile, con particolare riferimento a quello di fedeltà. Tuttavia, è doveroso rammentare che anche nel caso dell'infedeltà "virtuale", alla stregua di quella reale, il legislatore circoscrive tale possibilità, stabilendo che che l'addebito della separazione è possibile solo se la stessa è stata la causa principale e determinante della crisi coniugale e non il suo effetto. |
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