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Data: 28/04/2022 11:00:00 - Autore: Roberto Paternicò
Responsabilità dell'assicuratore oltre il massimale[Torna su] L'assicuratore della responsabilità civile può essere tenuto al pagamento di risarcimenti eccedenti il massimale sia per quanto previsto dalla legge (ex art. 1917, comma terzo, c.c.) che in altri casi individuati dalla giurisprudenza. Di rilievo, due fattispecie: la "mora" e la "mala gestio". Sull'argomento, si è espressa la Cassazione (cfr. Cass. n. 28811/2019). La "mora" dell'assicuratore[Torna su] "L'assicuratore della responsabilità civile, quando sia in mora nell'adempimento della propria obbligazione indennitaria, è esposto come qualsiasi altro debitore agli effetti della mora... Gli importi dovuti dall'assicuratore all'assicurato a titolo di mora sfuggono al limite del massimale. Quel limite, infatti, concerne un indennizzo dovuto dall'assicuratore per fatto altrui, ovvero quale conseguenza dell'illecito commesso e del danno causato dall'assicurato." La mora, infatti, è riconducibile a un fatto proprio dell'assicuratore e non dipende dalla condotta dell'assicurato poiché scaturisce dall'inadempimento dell'obbligo indennitario dell'assicuratore e non dall'illecito commesso dall'assicurato. (ex multis, Cass. civ. n.22054/2017 e Cass. civ. n.2525/1998). La "mora debendi" dell'assicuratore della responsabilità civile sorge al momento stesso in cui l'assicurato causi un danno a terzi e l'assicuratore può ritenersi in mora rispetto a tale obbligo, quando: "(b') sia decorso il tempo ordinariamente necessario, alla stregua della diligenza professionale cui l'assicuratore è tenuto, ex art.1176, comma 2, c.c., per accertare la sussistenza della responsabilità dell'assicurato e liquidare il danno; (b") vi sia stata una efficace costituzione in mora da parte dell'assicurato.". Qualora sorgessero, poi, contrasti tra l'assicurato ed l'assicuratore circa l'individuazione di tale ragionevole termine ed onde evitare lungaggini ed incertezze, l'assicurato potrà comunque avvalersi degli strumenti sollecitatori previsti dall'ordinamento quali, ad esempio, la diffida ad adempiere di cui all'art. 1454 c.c. La questione, ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità, (vds. Cass. civ. n.9666/2018; Cass. civ. n.10221/2017; Cass. civ. n.13537/2014), ha fissato il principio per cui l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore è una obbligazione: "-) di valuta, quando il danno causato dall'assicurato al terzo, superi il massimale; -) di valuta, ma che "si comporta" come una obbligazione di valore, quando il danno causato dall'assicurato al terzo, sia inferiore al massimale…… In quest'ultimo caso, infatti, l'assicuratore deve tenere indenne l'assicurato di tutti i danni causati al terzo: e quindi non solo del risarcimento dovuto dall'assicurato in conto capitale, ma anche degli interessi compensativi di mora che l'assicurato è comunque tenuto a pagare dal giorno del fatto, ex art.1219 c.c. .". Gli interessi compensativi, infatti, sono anch'essi dovuti dall'assicurato al terzo danneggiato e da calcolarsi sull'importo del risarcimento, costituendo un "danno" causato dall'assicurato al terzo che beneficia della copertura assicurativa nei limiti del massimale (vds. Cass. civ. n.1885/2002; Cass. civ. n.4186/1998). A seguito della "mora" dell'assicuratore possono presentarsi diverse situazioni: - la prima, in cui il massimale resti capiente rispetto al debito dell'assicurato per capitale ed interessi. In questo caso, l'assicuratore sarà tenuto a versare all'assicurato capitale ed interessi compensativi, computati secondo i criteri stabiliti da Cass. civ. n.19/1995; - la seconda, ove il massimale assicurativo, capiente all'epoca dell'illecito, sia divenuto incapiente al momento del pagamento dell'indennizzo, ad esempio, sia per effetto del deprezzamento del denaro che per effetto della variazione dei criteri di liquidazione del danno. In tal caso l'assicurato, se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto l'obbligo indennitario, avrebbe beneficiato d'una copertura integrale della propria responsabilità. "..Di conseguenza, nel caso di mora, l'assicurato potrà pretendere dall'assicuratore una copertura integrale, senza riguardo alcuno al limite del massimale, giacché l'assicuratore dovrà in tale ipotesi risarcire non il fatto dell'assicurato (per il quale vige il limite del massimale), ma il fatto proprio, e cioè il pregiudizio al diritto di garanzia dell'assicurato, derivato dal colposo ritardo nell'adempimento." - la terza, riguarda l'ipotesi in cui il massimale assicurativo già all'epoca del sinistro fosse incapiente ed anche se l'assicuratore avesse tempestivamente pagato l'indennizzo, l'assicurato non avrebbe potuto ottenere una copertura integrale della propria responsabilità. "Di conseguenza, se l'assicuratore incorre in mora debendi, sarà tenuto a pagare gli interessi legali (od, in alternativa, eventualmente il maggior danno, ex art.1224, comma 2, c.c.), sul massimale.". "In questi casi infatti, costituendo il debito dell'assicuratore una obbligazione di valuta, non è possibile cumulare la rivalutazione del massimale e gli interessi. Delle due, pertanto, l'una: o il danneggiato avrà dimostrato di avere patito un "maggior danno", cioè un pregiudizio causato dal ritardo nell'adempimento non assorbito dagli interessi legali, ed allora gli spetterà al risarcimento di quest'ultimo; ovvero nulla avrà dimostrato a tal riguardo, ed allora gli spetteranno i soli interessi legali.". La "mala gestio" dell'assicuratore[Torna su] L'assicuratore della responsabilità civile può altresì essere tenuto ai pagamento di somme eccedenti il massimale quando, trascurando di attivarsi con diligenza, ex art.1176, comma 2, c.c., pregiudica la copertura di cui l'assicurato avrebbe potuto beneficiare come, ad esempio, il rifiuto colposo dell'assicuratore ad una vantaggiosa offerta transattiva avanzata dal terzo danneggiato. L'assicuratore della responsabilità civile, infatti, a prescindere da qualsiasi previsione contenuta nella polizza è, comunque, tenuto, "..in virtù della comunanza d'interessi tra lui e l'assicurato, a salvaguardare gli interessi di quest'ultimo, e comportarsi in modo da evitare che, per effetto di proprie scelte negligenti nella trattazione del sinistro, quegli resti abbandonato al suo destino dinanzi alle pretese del terzo danneggiato.". L'obbligo dell'assicuratore della responsabilità civile di curare con solerzia gli interessi dell'assicurato non ha nulla a che vedere con la "mora" poiché la "mala gestio" rappresenta una particolare ipotesi d'inadempimento degli obblighi di diligenza e correttezza, mentre la "mora" è il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione (v. Cass. civ. n. 10725/2003).
Le differenze tra "mora" e "mala gestio" dell'assicuratore[Torna su]
"La mora, in primo luogo, espone il debitore all'obbligo di pagare gli interessi moratori (art.1224, comma primo, c.c.), oppure il maggior danno (art.1224, comma secondo, c.c.) o quelli compensativi (Cass. civ. n.1712/1995), a seconda che il debito abbia ad oggetto una obbligazione di valuta o di valore". La "mala gestio" rappresenta l'obbligo di risarcire il danno causato dalla violazione dei doveri di diligenza e correttezza che potrebbe essere ben diverso dal mero computo degli interessi. L'assicurato che chieda la condanna dell'assicuratore al pagamento degli interessi di "mora" ha l'onere di provare solo il ritardo, mentre se l'assicurato chiede la condanna dell'assicuratore al risarcimento del danno da "mala gestio" deve provare in cosa consiste la condotta colposa e le conseguenze. La "mora" dell'assicuratore comporta l'obbligo di pagamento degli interessi legali anche se il creditore non prova di avere sofferto alcun danno (art.1224, comma primo, c.c.) mentre il danno da "mala gestio" deve essere concretamente allegato e provato. La "mora" matura di giorno in giorno e finché perdura, costringerà l'assicuratore al pagamento degli interessi sul massimale senza alcun limite. Nella "mala gestio", invece, "..il risarcimento dovuto dall'assicuratore può essere senza limiti, oppure può essere limitato alla rivalutazione del massimale ed al computo su esso degli interessi, a seconda che al momento dell'avverarsi del rischio il danno causato dall'assicurato al terzo superasse o non superasse l'importo del massimale" (vds. Cass. civ. n.9666/2018). "La responsabilità per "mala gestio" in senso proprio, in definitiva, prescinde dalla mora e non la presuppone.". Pertanto, "..la domanda di risarcimento del danno da "mala gestio", la domanda di pagamento degli interessi di "mora" e quella di pagamento del "maggior danno" ex art. 1224, comma secondo, c.c., non sono ricomprese l'una nell'altra.". Tutte e tre devono essere espressamente formulate e quelle di "mora" e "maggior danno" in modo alternativo tra loro. Il debito dell'assicuratore[Torna su]
Il debito dell'assicuratore della responsabilità civile di pagamento dell'intero massimale è una obbligazione di "valuta". In caso di ritardo nell'adempimento di una obbligazione pecuniaria la legge accorda al creditore due tipi di risarcimento, alternativi tra loro: "-) se il creditore non dimostra di avere subito alcun pregiudizio, gli spetteranno gli interessi legali o quelli convenzionali precedentemente pattuiti (art.1224, comma primo, c.c.); -) se il creditore dimostra di avere subito un danno eccedente il saggio degli interessi legali, gli spetterà il risarcimento di tale danno, nei miti di quanto dedotto e provato (art.1224, comma secondo, c.c.). Le due ipotesi sono tra loro alternative, e dunque il "maggior danno" di cui all'art.1224, comma secondo, c.c., si sostituisce, e non si cumula, con gli interessi legali di mora". (Cass. civ. n.12828/2009; Cass. civ. n.19499/2008; Cass civ. n.24747/2007; Cass. civ. n.14975/2006; Cass. civ. n.4035/1991). |
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