Data: 28/04/2022 13:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Le modifiche del decreto Milleproroghe

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Era stato il decreto Milleproroghe a spostare al 30 aprile il termine finale di efficacia della disciplina emergenziale che ha regolato l'udienza da remoto e la trattazione scritta nel processo tributario. La norma pare scoordinata rispetto a quelle concernenti le altre giurisdizioni, considerando lo stato di emergenza (fino al 31 marzo). Riguardo l'utilizzo dell'udienza da remoto, c'è il controsenso tra la limitata applicazione consentita da alcune Commissioni Tributarie e la necessità di un'interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della disciplina emergenziale, scindendo la discrezionalità nella concessione della trattazione da remoto quando chiesta da una delle parti.

Disciplina emergenziale fino al 30 aprile 2022

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Nello specifico è passata la modifica all'art. 16, comma 3, che sposta al 30 aprile 2022 il termine di efficacia della disciplina per il processo tributario, contenuta nell'art. 27, D.L. n. 137/2020 del decreto Ristori. Nel processo tributario, fino al 30 aprile, si potranno svolgere le udienze pubbliche, camerali e delle camere di consiglio con un collegamento da remoto e, nel caso questo non fosse possibile, con trattazione scritta. Entro la stessa scadenza, poi, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dovrà: censire le carenze di organico nelle Commissioni tributarie; indire una procedura di interpello per trasferire alcuni componenti delle Commissioni tributarie nei posti vacanti; queste procedure dovranno essere bandite almeno una volta l'anno, con priorità rispetto alle procedure concorsuali.

Dal 2 maggio udienze in presenza

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Esaurita l'efficacia delle modifiche al decreto Milleproroghe, dal prossimo 2 maggio le udienze tributarie si dovranno svolgere in presenza. Ma sarà davvero così? Come chiarisce il sole 24 Ore, più di un dubbio vi è in proposito. Le udienze tributarie potranno essere celebrate in presenza, fatta salva la richiesta di almeno una delle parti di celebrare il rito tributario da remoto. Pertanto, le parti costituite nel giudizio tributario dovranno formulare apposita istanza di trattazione da remoto ai sensi dell'art. 16 comma 4 DL 119/2018 entro 10 giorni liberi prima dell'udienza di trattazione già fissata. Le udienze in camera di consiglio, in cui nessuna delle parti ha chiesto di parteciparvi in pubblica udienza, potranno, su disposizione del Presidente del collegio, che ne informerà il Presidente della sezione, essere trattate da remoto seguendo quanto già prescritto al riguardo. Le questioni tributarie per le quali non sia richiesta la trattazione da remoto (e non siano da trattare in camera di consiglio) saranno chiamate in orari differenziati a distanza di almeno 15 minuti ciascuna. All'aula di udienza sarà consentito l'accesso ad un solo difensore per volta (anche in presenza di collegio difensivo) per ogni parte processuale. In ogni caso, l'accesso all'aula d'udienza sarà subordinato all'uso della mascherina che dovrà essere indossata per tutta la durata dell'udienza.

Udienze in presenza e norme anticovid

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Per contenere al massimo il numero di persone che si avvicendano in udienza i Presidenti di Sezione daranno indicazione ai rispettivi segretari di formare ruoli d'udienza in cui possibilmente sia presente il medesimo ufficio così come, per quanto possibile, i medesimi difensori. Per garantire l'efficacia delle misure volte al mantenimento del distanziamento sociale all'interno dei locali, i difensori delle parti dovranno attenersi scrupolosamente all'osservanza dell'orario comunicato per accedere all'aula d'udienza.

Dunque salvo diverse disposizioni o direttive interne delle Commissioni tributarie si ritornerà a trattare le udienze in presenza ex art.33 del D.lgs.n°546/1992 quale modalità ordinaria di discussione delle questioni impositive oggetto del contraddittorio tra le parti costitute, salvo che almeno una delle parti con apposita istanza nel proprio atto difensivo o con richiesta successiva, abbia formalizzato la trattazione con modalità da remoto.


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