Data: 03/05/2022 12:00:00 - Autore: Redazione

Assistenza specialistica a favore degli alunni disabili

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"L'onere di allegazione e di prova - in ossequio al principio di vicinanza della prova – incombe non su chi agisce in giudizio nell'interesse del disabile ma sull'ente resistente che eccepisce l'insussistenza dei presupposti per l'erogazione del beneficio di legge".

Lo ha chiarito il Tribunale di Lagonegro con ordinanza del 12 aprile 2022 (sotto allegata), accertando la soccombenza virtuale di un comune salernitano che aveva omesso di apprestare dal primo giorno di scuola le misure di supporto necessarie ad un alunno disabile inducendo così la famiglia legalmente assistita dagli avv. A. Castelluccio e M. Antolino a proporre ricorso antidiscriminatorio ai sensi della legge 67/2006.

La vicenda

Nello specifico ad adire le vie legali erano stati i genitori di un minore con Disturbo dello Spettro Autistico di prima media impossibilitato a frequentare la scuola senza l'ausilio dell'assistente formato sulle tecniche ABA.

Trattasi di una figura specialistica, quella in questione, che si pone come importante trait d'union tra la famiglia, i terapisti e il tessuto sociale, volta a garantire continuità e coerenza educativa e a trasferire in classe le strategie comunicative e comportamentali modellate sul soggetto autistico in sede riabilitativa.

Nella vicenda posta all'attenzione del Giudice, lo studente si è visto riconoscere le ore di assistenza specialistica per il monte ore fissato nel PEI solo alla vigilia dell'udienza cautelare – a distanza di due mesi dall'inizio dell'anno scolastico e dalla proposizione del ricorso giudiziario - circostanza che in prima istanza aveva comportato la cessazione della materia del contendere e la condanna rocambolesca dei genitori alle spese di lite.

Condanna per discriminazione indiretta

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Nell'accogliere pienamente il reclamo cautelare e richiamando i principi che sottendono la "soccombenza virtuale" come stigmatizzati anche di recente dalla Cassazione (Ord n. 1098/2021), il Tribunale di Lagonegro ha riconosciuto le ragioni del minore precisando che, nel giudizio di tipo prognostico, i requisiti del "fumus boni iuris" e del "periculum in mora" andavano valutati al momento della proposizione del ricorso, a fine settembre cioè, quando l'alunno a causa della disabilità autistica non adeguatamente compensata era stato costretto ingiustamente a frequentare la scuola per meno ore rispetto ai compagni normodotati.

Da qui la condanna dell'amministrazione alle spese di lite per discriminazione indiretta in linea con le recenti decisioni della Suprema Corte in materia di sostegno scolastico.

"La sussistenza del fumus boni iuris – si legge nell'ordinanza - emerge sul semplice rilievo per cui la condotta omissiva del comune in ordine al mancato riconoscimento delle ore di assistenza specialistica previste dal PEI integra di per sé condotta discriminatoria rispetto all'offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati ove non accompagnata da una corrispondente riduzione di quest'ultima".

La legge 67/2006 definisce infatti, quale discriminazione indiretta vietata dall'ordinamento, ogni atto o comportamento che seppure apparentemente neutri finiscano con il produrre l'effetto di mantenere una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre.

Nel porre fine alla vicenda giudiziaria, il Tribunale, "non condividendo l'affermazione del giudice di prime cure in ordine all'insussistenza del periculum in mora", rileva che "il diritto azionato dai ricorrenti (quello di ottenere un'offerta formativa che tenga conto delle condizioni personali dell'alunno) trova il proprio referente costituzionale direttamente negli artt. 2, 3 e 34 della Carta Fondamentale e non ha natura patrimoniale, per cui – tenuto conto del pregiudizio arrecato al discente in caso di mancato riconoscimento delle ore di assistenza specialistica necessarie al momento dell'inizio dell'anno scolastico - non è suscettibile di reintegrazione per equivalente, e potrebbe essere definitivamente frustrato, qualora si negasse l' accesso alla tutela cautelare, dal tempo necessario alla celebrazione del giudizio ordinario (o anche sommario) di cognizione".

Onere della prova incombe sull'amministrazione

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Con il provvedimento in commento, Il Tribunale chiarisce un principio altrettanto importante ossia che, l'onere probatorio - in ossequio al principio di vicinanza della prova - incombe non su chi agisce in giudizio nell'interesse del disabile ma sull'ente resistente che eccepisce l'insussistenza dei presupposti per l'erogazione del beneficio di legge". Con ciò significando che non i genitori del minore ma l'Amministrazione chiamata in giudizio avrebbe dovuto dimostrare a sua discolpa come la mancata erogazione dell' assistenza scolastica dal primo giorno di scuola aveva inciso in egual misura sulla generalità degli studenti e non soltanto sull'offerta formativa dell'alunno con disabilità.


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