Data: 31/05/2007 - Autore: Silvia Vagnoni
Dal prossimo 2 giugno saranno operative le disposizioni contenute nell'art. 13, commi 8 sexies e seguenti del decreto legge n. 7 del 2007 convertito dalla legge n. 40 del 2007 che prevedono la semplificazione del procedimento di cancellazione delle ipoteche. L'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estinguer� automaticamente alla data di avvenuta estinzione del debito contratto con banche, societ� finanziarie o enti di previdenza obbligatoria. L'ipoteca verr� cancellata d'ufficio senza oneri per il debitore, a seguito della comunicazione del creditore alla Conservatoria. Il decreto interdirigenziale 23 maggio 2007 dell'Agenzia del territorio e del Dipartimento Affari di giustizia del ministero della Giustizia istituisce presso il servizio di pubblicit� immobiliare degli Uffici dell'Agenzia del Territorio il registro delle comunicazioni attestanti la data di estinzione dell'obbligazione di cui all'articolo 13, comma 8 septies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Con il secondo Decreto del 25 maggio 2007 vengono invece disciplinate le modalit� di trasmissione della comunicazione - da effettuarsi in forma telematica � che i creditori devono inviare agli uffici delle Conservatorie, modalit� che saranno stabilite, entro il 30 settembre 2007, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio. Fino all'attivazione del regime di obbligatoriet�, ovvero sino al 15 ottobre 2007, la comunicazione potr� essere redatta su supporto informatico contenente le comunicazioni in formato elettronico con firma digitale. Fino alla data del 4 luglio 2007 i creditori che comunicano l'impossibilit� tecnica a redigere le comunicazioni utilizzando il supporto informatico potranno presentare le medesime in forma cartacea.

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- ai mutui
- alle liberalizzazioni
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