Data: 06/05/2022 09:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Imposta di soggiorno, il modello

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Dell'imposta di soggiorno si occupa il decreto 29 aprile 2022 del Mef (in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) con l'approvazione del modello di dichiarazione (in allegato). Entro il prossimo 30 giugno dovrà essere presentato un modello cumulativo per gli anni 2020 e 2021. Il modello può essere presentato solo in via telematica, dai responsabili di imposta ai comuni che l'hanno istituita. La dichiarazione va essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. La dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l'anno d'imposta 2021, vale a dire entro il 30 giugno 2022.

Imposta di soggiorno, le istruzioni

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È stati il decreto legislativo n. 23 del 2011 a stabilire che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno e che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo e, limitatamente all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021 (scarica pdf istruzioni). La disposizione prevede anche che per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.?Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Compilazione della dichiarazione

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Una volta compilati tutti i riquadri precedentemente indicati, l'utente, selezionato il pulsante "Conferma", perviene a una nuova schermata che permette la visualizzazione del riepilogo dell'intera dichiarazione, compresi gli eventuali riquadri non compilati.

Se l'utente seleziona il pulsante "Trasmetti", procede all'invio della dichiarazione ottenendo, in caso di buon esito della trasmissione, un messaggio di conferma contenente gli estremi della trasmissione ovvero il protocollo informatico che individuera? univocamente la trasmissione.

La ricevuta di trasmissione sara? sempre consultabile e scaricabile dall'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel e sara? visibile solo a chi ha trasmesso la dichiarazione.

Viceversa, in caso di esito negativo, l'utente visualizzera? un messaggio con cui viene indicato il problema che ne ha pregiudicato l'invio.

L'utente che ha effettuato l'accesso all'area riservata del portale dell'Agenzia delle En- trate utilizzando le credenziali Fisconline/Entratel, all'atto della selezione del pulsante "Trasmetti", viene invitato a inserire il pin che verra? validato tramite servizio web. Qualora il Pin non risulti valido, non potra? essere effettuata la trasmissione.

Nel caso, invece, in cui l'utente non seleziona il pulsante "Trasmetti" ma seleziona il pulsante "Indietro", ritorna nell'ultimo riquadro compilato.

La dichiarazione trasmessa puo? essere oggetto di interrogazioni e stampa, selezionando la voce "Le tue dichiarazioni", una volta effettuato l'accesso al Portale integrato dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e aver acceduto al- l'applicazione "Imposta di soggiorno". La consultazione della dichiarazione tramessa sara? resa disponibile al- l'utente il cui codice fiscale e? presente come "Codice fiscale" nella sezione "dati ge- store/mediatore della locazione della struttura ricettiva" o come "Codice fiscale del sottoscrittore" nella sezione "Dichiarante diverso dal gestore/mediatore della struttura ricettiva" o come "Codice fiscale intermediario" presente nella sezione "Impegno alla presentazione telematica.

Gestori delle strutture

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Il modello di dichiarazione dell'imposta di soggiorno deve essere utilizzato dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.


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