Data: 04/06/2007 - Autore: Silvia Vagnoni
"La lettura costituzionalmente orientato della normativa di tutela, nel senso che l'indennizzo, pur non comparabile con il risarcimento del danno, � dovuto in tutti i casi di lesione permanente dell'integrit� psico-fisica, cio� della salute come tale, indipendentemente dall'incidenza sulla capacit� di produzione di reddito, conduce a ritenere sussistente il diritto a percepirlo del soggetto affetto da contagio HCV (sicuramente danno permanente alla salute), pur senza sintomi e pregiudizi funzionali attuali, dovendosi intendere il richiamo alla tabella A annessa al D.P.R. 834/81 quale prescrizione dei criteri di massima finalizzati alla liquidazione". � quanto ha di recente stabilito la Corte di Cassazione con Sent. n. 10214/2007 nella quale, confermando la decisione del giudice di merito di secondo grado che aveva riconosciuto la tutela in favore di un soggetto affetto, a seguito di trasfusione, da "epatite silente", ha chiarito che anche la mera positivit� al virus rappresenta di per s� un danno meritevole di essere indennizzato. La Corte aggiunge infatti che "la doverosa interpretazione in senso costituzionalmente orientato della normativa conduce a ritenere che il danno alla salute - e non gi� l'incapacit� lavorativa generica - rappresenta l'unit� di misura che deve potere essere applicata al fine del riconoscimento dell'indennizzo".
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