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Data: 06/05/2022 12:00:00 - Autore: Marino Maglietta
Affido condiviso: il testo unificato[Torna su]
Il concorrente presentarsi di valutazioni, istanze e concrete iniziative, convergenti nell'esigere il raggiungimento della parità di genere e al tempo stesso nel promuovere un paritetico impegno della coppia nel provvedere ai figli e alle cure domestiche, dà evidentemente ragione a quanti da tempo immemorabile sostengono l'inopportunità, oltre che l'illegittimità, del modello squilibrato di applicazione dell'affidamento condiviso, ancora largamente prevalente. Il più recente esempio di questa corretta impostazione – appena sui blocchi di partenza (in vigore dal 12 maggio 2022) - può essere visto nella Legge delega 7 aprile 2022 n. 32, dal titolo "Deleghe al governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia" per la quale, non a caso, uno dei criteri fondamentali per redigere i decreti attuativi dovrà essere quello di "b) promuovere la genitorialita' e la parita' tra i sessi all'interno dei nuclei familiari, favorendo l'occupazione femminile e agevolando l'armonizzazione dei tempi familiari e di lavoro e l'equa condivisione dei carichi di cura tra i genitori". E' dunque innegabilmente attuale e pertinente il ritorno dell'attenzione verso interventi legislativi che affrontavano le medesime tematiche. E' ciò che si propone il nuovo testo (sotto allegato) depositato dal relatore del ddl 735, presentato come frutto dell'unificazione delle varie proposte a suo tempo avanzate.
Antica accoglienza e necessità di una rivisitazione[Torna su]
Prima di esaminare nel dettaglio la nuova formulazione è opportuno rammentare il percorso precedente, anche per meglio comprendere il senso e la portata dei cambiamenti introdotti. Il ddl 735, infatti, venne seppellito da una valanga di critiche che spiegano il suo lunghissimo accantonamento. Queste possono dividersi essenzialmente in due gruppi: quelle di matrice ideologica e quelle puramente tecniche; con una schiacciante prevalenza numerica (e di peso politico) delle prime. Premesso che, per i motivi sopra esposti, le finalità del ddl 735 a parere di chi scrive erano condivisibili, indubbiamente furono proprie queste a far nascere le più accanite resistenze e ostilità, sostenute con argomenti tecnici per lo più di scarso fondamento, ma credibili sulla base dell'inquadramento mediatico e popolare conferito al progetto, ovvero come rivincita dei padri nei confronti delle madri. Per giunta accompagnato da discutibili esternazioni, sicuramente divisive, su altri temi in materia affine. Tutto questo mentre oggettive criticità giuridiche, che lo rendevano ingestibile e ne giustificavano la riscrittura, restavano pressoché ignorate. Quella che arriva oggi.
I pregi dell'essenzialità …[Torna su]
La prima osservazione, positiva, sul nuovo testo è che trova il coraggio di voltare pagina rispetto alla precedente stesura, sia nelle modalità di redazione che in diversi contenuti, privilegiando apprezzabilmente l'essenzialità a fronte delle precedenti lunghe, dispersive e spesso fuorvianti disquisizioni. Così come è positivo che non sia rimasta traccia di discutibili modifiche che si erano fatte strada a un tavolo allestito nella prima fase dell'iter per giungere a un testo unificato, come quella di dividere i figli per fasce di età, sottoponendoli a regimi concretamente diversi, perfino all'interno della stessa fratria. Positivo è anche l'avere abbandonato la tesi che solo con le modifiche proposte dal ddl 735 la legge disporrebbe una piena bigenitorialità (affidamento materialmente condiviso), che non sarebbe prevista dalla normativa in vigore. Tesi, oltre che infondata, altamente lesiva di diritti già maturati, per vedere riconosciuti i quali erano e sono in corso innumerevoli battaglie legali. Altri interventi sono praticamente inessenziali, nel senso che la giurisprudenza già dà di quegli aspetti una lettura abbastanza coerente. Ne fornisce esempio la disciplina per i cambiamenti di residenza (anche se, a rigore, il testo unificato avrebbe dovuto prevedere che possa esserci il nulla-osta del giudice in luogo di quello dell'altro genitore); ovvero le norme sulla assegnazione della casa familiare. Ma ribadire può sempre risultare utile. Quanto alle norme sul mantenimento del figlio maggiorenne quel che si dice è valido, ma si evita di affrontare le questioni dell'onere della prova (a carico del beneficiario o degli obbligati?) e della eventuale estinzione dell'obbligo al 18simo anno di età, sulle quali la Suprema Corte si è divisa. Apprezzabile, invece, sotto il profilo innovativo, la specificazione che il mantenimento si attua per capitoli di spesa attribuiti al 100% a ciascun genitore in proporzione del reddito (e non dividendo tutte le spese straordinarie al 50%, come avviene oggi nella migliore delle ipotesi).
… e il permanere di alcune disattenzioni, anche serie[Torna su]
Non mancano, tuttavia, eredità negative. Come quella del titolo stesso, inevitabilmente rimasto il medesimo trattandosi di un testo unificato, nella sua infelicità. "Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità", infatti, zoppica vistosamente in quella disomogenea equiparazione di concetti che sono uno parte dell'altro, visto che il mantenimento diretto è un aspetto dell'affidamento (meglio che "affido") condiviso. Così pure lo sviluppo dell'art. 6 appare farraginoso e rischioso nell'esposizione, un po' come erano nella precedente stesura quelli dedicati alla psicologia giuridica.
Purtroppo, d'altra parte, accanto a limiti non sostanziali si evidenziano "sviste" più pesanti, in qualche caso preoccupanti. Ne costituisce un primo esempio la modifica apportata al primo comma dell'art. 337 ter c.c., dove si suggerisce di aggiungere il termine "paritetico," ottenendo complessivamente per il diritto dei figli: "mantenere un rapporto paritetico, equilibrato e continuativo", dove il primo e il secondo attributo sono sostanzialmente incompatibili, o l'uno o l'altro. Peggio: chiedere di aggiungere "paritetico" a "equilibrato" significa che nella stesura odierna (quella in vigore, non si dimentichi) la pariteticità non è ancora prevista, ossia che per "equilibrato" si possono anche intendere i fine-settimana alternati e qualche ora pomeridiana. Esiziale. Nello stesso senso e con altrettanto rischio prosegue il comma 2 del medesimo articolo del testo unificato "garantendo, ove non contrario all'interesse del minore, tempi paritetici di frequentazione con entrambi i genitori". Una espressione che certamente rivela le buone intenzioni del legislatore, ma che non tiene conto della possibilità che i convinti fautori della "stabilità" come qualità primaria di vita da assicurare ai figli – gli stessi che prevedono a priori nei prestampati la necessità di una "collocazione prevalente" - utilizzino la subordinazione per lasciare inalterata la giurisprudenza attuale anche se la proposta venisse approvata. Non a caso era stato in precedenza concordemente previsto che si ponesse alla pariteticità un limite solo oggettivo: "salvi i casi di impossibilità materiale" (ddl 735 e 768).
In definitiva, pur nella convinzione che queste possibilità di interpretazione, alle quali la formulazione del testo legittimamente si presta, siano state preterintenzionali e che si tratti solo di carenze di tecnica legislativa, viene fatto un favore agli avversari della bigenitorialità che conveniva evitare. Conviene, comunque, accogliere con soddisfazione il riemergere di una tematica che, come premesso, richiede soluzioni ben diverse da quelle oggi praticate - in nome sia della coerenza logica che di evidenti e giuste esigenze sociali - ma organizzate in maniera più attenta e sostenibile. |
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