Data: 09/05/2022 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Ordinanza presidenziale e decorso del mantenimento

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L'ordinanza presidenziale che viene emessa dal Presidente nei primi step del procedimento di separazione tra coniugi può ben fondare il precetto e le successive azioni di recupero del mantenimento non versato dal marito. Obbligo quello del mantenimento che decorre dalla domanda e non dalla cassata convivenza di moglie e figlia, regola che vale quando la coppia non è spostata e con prole. Questi i principi che la Cassazione ha ribadito nella sentenza n. 14281/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un marito si oppone al precetto che gli è stato notificato dalla moglie in virtù di quanto sancito dal decreto presidenziale del procedimento di separazione giudiziale. Il Giudice di Pace prima e il Tribunale poi rigettano però l'opposizione.

Idoneità dell'ordinanza presidenziale ai fini del precetto?

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L'uomo ricorre quindi in Cassazione per contestare la decisione del Tribunale.

Per il ricorrente il giudice di seconde cure avrebbe omesso di considerare la data della effettiva cessazione della convivenza con la moglie e la figlia. A suo dire infatti l'assegno per il mantenimento è dovuto, non dalla domanda di separazione, ma da una data successiva.

Il ricorrente ritiene inoltre che l'ordinanza presidenziale non possa costituire un valido titolo esecutivo ai fini dell'esecuzione forzata.

L'ordinanza è titolo esecutivo: mantenimento decorre dalla domanda

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La Cassazione, con una decisione in cui richiama principi ormai consolidati in materia, rigetta il ricorso per le ragioni che si vanno a esporre.

Il primo motivo è inammissibile perché la circostanza è stata già rappresentata dal ricorrente e poi in Cassazione, ma non risulta specifico.

Esso inoltre non tiene conto dell'orientamento oramai consolidato della Cassazione, per il quale "L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell"'an debeatur" della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il "quantum" dell'assegno alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione."

Infondato comunque anche il secondo motivo. L'ordinanza presidenziale, infatti, sia per legge che per giurisprudenza, ha piena efficacia esecutiva. Essa incontra infatti l'unico limite di non costituire titolo idoneo ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca.

Per la Cassazione inoltre, in risposta alle contestazioni mosse dal ricorrente sulla decorrenza del mantenimento, chiarisce che non sembrano equiparabili "la situazione dei coniugi separandi e quella dei genitori non coniugati, con riferimento ai quali l'obbligo di mantenimento del figlio decorre dal momento dalla effettiva cessazione della coabitazione dei genitori, in quanto solo da quel momento diventano efficaci le statuizioni in tema di affidamento dei figli ed i conseguenti provvedimenti di natura economica."

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