Data: 12/05/2022 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Spese straordinarie per i figli

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Non rileva che nel giudizio di divorzio le spese straordinarie per i figli siano state suddivise nella percentuale del 50%. Se poi il padre contesta la decisione si apre un altro accertamento e se dallo stesso risulta una situazione reddituale di vantaggio rispetto all'ex coniuge è corretto che l'80% delle spese straordinarie per lo sport equestre della figlia vengano poste a carico del padre, di professione avvocato e titolare di un complesso immobiliare di pregio.

Questa la decisione contenuta nell'ordinanza n. 14813/2022 della Cassazione (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un padre si oppone alla decisione di dover sostenere l'80 % delle spese per lo sport equestre praticato dalla figlia, restando quindi a carico della moglie il restante 20%. Nel prendere questa decisione la Corte di merito ha valorizzato la posizione economica del padre, di professione avvocato e proprietario di un complesso immobiliare di pregio.

Ingiustificata la diversa percentuale delle spese straordinarie

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L'uomo però, nel ricorrere in Cassazione contesta:

  • le percentuali di riparto della spese straordinarie per la figlia, decisione che si discosta da quella presa in sede di divorzio e che risulta ingiustificata vista l'assenza di fatti sopravvenuti;
  • come la corte abbia trascurato il passaggio in giudicato della decisione che aveva stabilito le diverse percentuali di riparto delle spese straordinarie a suo carico e a carico della ex moglie;
  • l'assenza di motivazione su fatti sopravvenuti tali da fondare la decisione delle diverse percentuali;
  • la mancata valutazione, per quanto riguarda le spese del giudizio, della vittoria parziale del ricorrente in sede di reclamo.

Spese straordinarie figli da ripartire in base ai redditi

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Gli Ermellini dichiarano però il ricorso inammissibile.

Corretta la decisione della Corte sul riparto delle spese straordinarie per la figlia, fondata sulla diversa entità reddituale delle parti.

Come del resto già affermato dalla Cassazione "in tema di riparto delle spese straordinarie per i figli, il concorso dei genitori, separati o divorziati, o della cui responsabilità si discuta in procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, non deve essere necessariamente fissato in misura pari alla metà per ciascuno, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma in misura proporzionale al reddito di ciascuno di essi, tenendo conto delle risorse di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti."

Con l'azione giudiziaria promossa dal ricorrente si è solo aperto un nuovo accertamento, effettuato tra l'altro nel pieno rispetto del principio suddetto in materia di mantenimento e cura dei figli.

Inammissibile il secondo motivo, assorbito il terzo e inammissibile anche l'ultimo perché sulle spese di lite è stata applicata la regole della soccombenza integrale.

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