Data: 12/05/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Non serve una nuova domanda dopo la revoca dell'accompagnamento

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L'invalido che subisce la revoca dell'indennità di accompagnamento per il venire meno dei requisiti sanitari richiesti, può agire in giudizio per opporsi alla decisione, non occorre che presenti una nuova domanda. Questo in sintesi il principio sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 14561/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un invalido ricorre al giudice contro l'INPS perché dopo una visita medica l'Istituto gli ha revocato l'indennità di accompagnamento per il venire meno dei requisiti sanitari richiesti dalla legge. Il tribunale accoglie in parte la domanda e riconosce la sussistenza dei presupposti per l'indennità a partire dal 4 ottobre 2010 e non dalla revoca.

La Corte d'Appello, adita dall'invalido, rigetta invece la domanda ritenendo che "in caso di revoca della prestazione la domanda giudiziaria di ripristino non desse luogo ad una impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca ma attenesse piuttosto all'accertamento di un nuovo diritto alla provvidenza diverso, ancorché identico nel contenuto, rispetto a quello estinto per revoca. Conseguentemente ritenne che l'interessato fosse tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, mancando la quale l'azione poteva e doveva essere dichiarata improponibile in ogni stato e grado del giudizio."

Con ordinanza interlocutoria la sezione VI della Cassazione richiede l'intervento nomofilattico sul punto, che viene poi esercitato dalle SU, finalizzato a stabilire se, dopo la revoca dell'indennità di accompagnamento l'invalido possa agire direttamente in giudizio o se lo stesso debba avviare un nuovo procedimento amministrativo di verifica dei requisiti sanitari (e reddituali) necessari anche in relazione alla perdita del diritto pregresso in ipotesi di esito positivo del (nuovo) accertamento in sede amministrativa.

L'invalido dopo la revoca può agire in giudizio

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L'invalido comunque nel ricorso in Cassazione solleva due motivi di doglianza.

  • L'indennità di accompagnamento può ben essere revocata dall'INPS o dalla ASL dopo un'attenta istruttoria, una volta che viene meno il requisito necessario al suo riconoscimento. Vero però, che l'invalido, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento amministrativo, può agire in giudizio affinché venga accertata la correttezza e la legittimità della revoca. Per l'invalido è necessario presentare una nuova domanda all'INPS solo se la revoca viene disposta per ragioni socio reddituali. Erra quindi la Corte quando sostiene che la domanda giudiziale è subordinata alla preventiva proposizione della domanda amministrativa. Se così non fosse, in violazione dell'art 38 della Costituzione, all'invalido sarebbe anche impedito di ottenere la prestazione assistenziale sin dalla data della revoca.
  • L'art. 4 della legge 8 agosto 1996 n. 425 riconosce all'invalido il diritto di ricorrere al giudice ordinario contro il provvedimento di revoca dell'indennità di accompagnamento che viene adottato dopo la visita medica di revisione. Nessuna disposizione impone la preventiva presentazione della domanda in sede amministrativa.

Cassazione: dopo la revoca dell'accompagnamento si può agire in giudizio

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La Cassazione, che accoglie il ricorso dell'invalido, precisa prima di tutto che "la domanda giudiziaria di ripristino di una prestazione già in godimento, revocata all'esito di un controllo in sede amministrativa, non dà luogo ad una impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca ma investe il diritto del cittadino ad ottenere la prestazione che, nel ricorso dei suoi presupposti, la legge gli accorda."

Procede poi alla esposizione della normativa e della giurisprudenza sul punto controverso della questione al termine della quale giunge alla conclusione che in caso di revoca dell'indennità di accompagnamento, non occorre presentare una nuova domanda amministrativa per avere il ripristino della prestazione già in godimento.

Al termine di una motivazione che supera le 20 pagine, le SU giungono quindi ad affermare il seguente principio di diritto: "Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa."

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