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Data: 13/05/2022 08:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Legittimo impedimento conosciuto da mesi va comunicato subito[Torna su]
Manifestamente infondato il motivo con cui l'avvocato lamenta in Cassazione la mancata concessione del rinvio di udienza richiesto per contestuale impegno professionale. La Cassazione non ammette che un avvocato, a conoscenza del contestuale impegno professionale in udienza da mesi, si riduca a comunicarlo all'ultimo minuto, tanto più se le ragioni per cui non poteva nominare un sostituto per uno dei due impegni non erano adeguate. Questa la precisazione della Cassazione contenuta nella sentenza n. 14288/2022 (sotto allegata) La vicenda processualeUn'imputata viene condannata in sede di appello per il reato di frode assicurativa e falso, anche a risarcire la parte civile costituita. Difficoltà di spostamento[Torna su]
Il difensore, nel ricorso per Cassazione, oltre a contestare l'addebito del reato alla cliente, con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 420 ter c.p.p perché la Corte di merito ha completamente disatteso la sua richiesta di rinvio di udienza, comunicata via pec il 02.22.2020, per legittimo impedimento dettato da contestuale impegno professionale, in cui non potevano presenziare sostituti e invocando anche le difficoltà di spostamento legate alla situazione pandemica allora in corso. No al legittimo impedimento se lo si comunica il giorno prima[Torna su]
Sul motivo che interessa trattare in questa sede la Cassazione si pronuncia negativamente, ritenendo il motivo sul legittimo impedimento manifestamente infondato. La stessa ricorda che la decisione della Corte di merito è perfettamente in linea con il principio sancito in sede di legittimità. In base ad esso "l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto C.p.p, a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; Nel caso di specie il legale ha comunicato il contestuale impegno professionale solo il 2 novembre 2020, anche se ne era a conoscenza dal 13 maggio 2020. Dalla pec inoltre non emergeva la presenza di una giustificazione adeguata sull'impossibilità di nominare sostituto. Per questo e per l'infondatezza degli altri motivi sollevati, la Cassazione conclude per la inammissibilità del ricorso. |
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