Data: 19/05/2022 21:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Accordo sui compensi professionali

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Quando cliente e avvocato si accordano per la determinazione del compenso da riconoscere al professionista, � necessario stipulare il patto per iscritto. Nel caso in cui infatti a una proposta inviata via email dall'avvocato non segua un'accettazione nella stessa forma scritta, l'accordo non pu� dirsi concluso, cos� come se un fax di risposta a una proposta non richiami espressamente un particolare criterio indicato dal cliente per la quantificazione del compenso. Queste le due importanti precisazioni contenute nell'ordinanza di Cassazione n. 15563/2022 (sotto allegata).

Azione di recupero per i compensi di un avvocato

Un avvocato ricorre in giudizio per ottenere il pagamento dei propri compensi da una societ�, in relazione a tre giudizi, per un importo complessivo che supera i 122.000,00 euro. La convenuta non contesta le prestazioni eseguite, ma fa presente di aver convenuto con l'avvocato l'applicazione delle tariffe nella misura minima, con ulteriore riduzione e la divisione a met� del corrispettivo, avendo seguito le pratiche con un collega.

Il Tribunale riduce il compenso richiesto dall'Avvocato, rilevando in effetti, in un caso la presenza di un accordo e negli alti due la gi� avvenuta corresponsione di somme in suo favore.

Nessun accordo scritto sul compenso ridotto

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L'avvocato per� nel ricorrere in Cassazione solleva i seguenti motivi di doglianza:

  • con il primo motivo contesta la sussistenza di un accordo con la cliente, visto che per la normativa impone la forma scritta per questi patti e il dimezzamento del compenso visto che l'intera pratica � stata svolta dallo stesso;
  • con il secondo deduce l'assenza di accordi sul compenso in relazione a un'altra pratica e lamenta il mancato aumento del 30% del compenso a lui spettante, come previsto dal d.m 55/2014;
  • con il terzo fa presente infine l'errata decorrenza degli interessi dovuti in un caso dalla costituzione in mora e in un altro dalla domanda giudiziale.

Proposta e accettazione devono avere la stessa forma, il silenzio non ha valore

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Per la Cassazione devono essere accolti il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito invece il terzo.

In effetti, come ha precisato di recente la stessa Cassazione "l'art. 2233 c.c. non pu� ritenersi implicitamente abrogato dall'art. 13, comma 2, della 1. n. 247 del 2012: tale norma stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto. Infatti, secondo l'interpretazione preferibile, la novit� legislativa ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nel terzo comma dell'art. 2233 c.c. In base a questa interpretazione, la norma sopravvenuta non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo: essa, cio�, stabilisce che il patto deve essere stipulato all'atto del conferimento dell'incarico."

Pertanto, poich� la email inviata dall'avv. non � stata seguita dall'accettazione nella stessa forma non � possibile affermare che vi � stato un consenso in quanto "in tema di formazione del contratto, l'accettazione non pu� essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualit� dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volont� dell'altro."

Fondato anche il secondo motivo in quanto a fronte della proposta di decurtazione del compenso proposta dalla cliente "non si riscontra un'obiettiva conformit� nella dichiarazione dell'avv. contenuta nel fax di risposta del 2.4.2012" per l'assenza di una menzione espressa del "decreto Marvasi".

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