Data: 22/05/2022 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Affido condiviso: la distanza non è un ostacolo

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La sola distanza intercorrente tra le abitazioni dei due genitori non rappresenta un ostacolo all'affidamento condiviso. Il fatto che il padre non abbia versato il mantenimento per i figli non può condurre, da solo, a un giudizio di inadeguatezza a svolgere il suo ruolo genitoriale. Per l'affidamento esclusivo infatti rilevano sia il giudizio di adeguatezza del genitore affidatario che quello di inadeguatezza del genitore che si vuole escludere dalla vita dei figli.

Queste le importanti precisazioni in materia di affido condiviso ed esclusivo esposte dalla Cassazione nell'ordinanza n. 15815/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

In sede di separazione il Tribunale dispone a carico del padre l'obbligo di corrispondere un assegno mensile per il mantenimento dei figli di 200 euro, il 50% delle spese straordinarie, l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e il diritto di visita del padre a uno dei figli ogni 15 giorni e in presenza di un educatore. La decisione, nei termini indicati, viene confermata anche in sede di appello.

Mancato mantenimento per i figli

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La madre nel ricorrere in Cassazione contesta:

  • il mancato pagamento da parte del padre del contributo al mantenimento dovuto per i figli;
  • il mancato affidamento in via esclusiva alla stessa, nonostante la giurisprudenza in materia deponga a suo favore;
  • la motivazione apparente fornita dalla Corte alla decisione. Il giudice dell'impugnazione si è infatti limitato a confermare la decisione di primo grado senza spiegare nel dettaglio le ragioni della conclusione a cui è pervenuta.

Affido condiviso: il padre non è inadeguato, la distanza non basta

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La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per l'inammissibilità dei primi due motivi, che mettono in discussione valutazioni di merito e per la inammissibilità anche della terza doglianza.

Con il primo motivo, relativo al mancato pagamento dell'assegno, la ricorrente non chiede che tale condotta venga presa in esame al fine di disporre in suo favore l'affidamento esclusivo dei figli. In questo modo non crea i presupposti per un contraddittorio sulla questione. Il fatto lamentato, in ogni caso, non è, da solo, idoneo a fondare un giudizio di carenza delle attitudini genitoriali dell'uomo.

Inammissibile anche il secondo motivo, perché la ricorrente non indica né la norma violata dalla Corte e neppure la giurisprudenza che essa richiama a sostegno della tesi dell'affidamento esclusivo in suo favore.

Non è vero che la Corte non ha argomentato la decisione con cui ha confermato quella di primo grado che ha disposto l'affido condiviso. Si ricorda infatti che l'affidamento esclusivo può essere disposto solo se quello condiviso è pregiudizievole per l'interesse del minore.

La decisione quindi di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una duplice motivazione:

  • una in positivo sulla idoneità del genitore affidatario
  • una in negativo sulla inidoneità o carenza manifesta del genitore escluso.

Precisa infine la Cassazione, che l'affidamento condiviso non è escluso dalla oggettiva distanza delle abitazioni dei due genitori. La stessa incide infatti solo su modalità e tempi della presenza del minore presso ciascun genitore.

Parimenti inammissibile è infine il terzo motivo. La ragione della decisione della Corte risulta infatti chiara e comprensibile. Il giudice dell'impugnazione ha ritenuto infatti di non dover escludere il padre dal percorso educativo e di crescita dei figli, in assenza di elementi più gravi e di ostacolo, rispetto alla sola distanza, al rapporto padre e figli.


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