Data: 22/05/2022 11:00:00 - Autore: Gianpaolo Aprea

Impianti fotovoltaici in condominio

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L' art. 1122 bis c.c. consente l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell'interessato.

La produzione di energia rinnovabile è oramai fondamentale e l'installazione di impianti può essere eseguita in qualunque luogo comune purchè idoneo, come ad esempio il lastrico solare o qualunque altro bene comune.

La legge non pone limiti alle parti condominiali dove posizionare la struttura individuale.

Anche la compagine condominiale può decidere di installare sistemi fotovoltaici in un fabbricato apportando benefici a tutti i condòmini.

Difatti, è possibile utilizzare l'energia di questo impianto per l'ascensore, i cancelli, le centrali termiche ed idriche, l'illuminazione di scale e androni senza dipendere dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Qual è l'iter per installare un impianto fotovoltaico condominiale

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E' l'assemblea condominiale l'organo che ha il compito di approvare l'installazione dell'impianto.

E' sufficiente il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.

In altre parole, l'assemblea dei condòmini potrà, con una decisione di maggioranza, deliberare l'installazione di un impianto fotovoltaico a beneficio diretto dei condòmini.

Pertanto, pur qualificando tali interventi come innovazioni, il legislatore ha ritenuto applicare i quorum previsti dall'articolo 1136, 2° comma, c.c., che prevede il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.

Non è necessaria alcuna autorizzazione di tipo edilizio a meno di situazioni particolari di edifici pregevoli per i quali sussistano vincoli di tipo architettonico o paesaggistico, che saranno soggetti ai permessi delle rispettive soprintendenze.

Impianto fotovoltaico privato

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E' possibile anche per i singoli condòmini installare un proprio impianto fotovoltaico. In questo caso i pannelli possono essere posati sulla sua proprietà privata o su una parte comune.

Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l'interessato ne dà comunicazione all'amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L'assemblea può prescrivere, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edifici, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell'edificio e, ai fini dell'installazione degli impianti, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l'uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L'assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l'esecuzione alla prestazione, da parte dell'interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.

Quindi, l'iter per il singolo condòmino che voglia installare pannelli solari sul tetto condominiale comincia con una comunicazione all'amministratore, allegando il proprio progetto.

Tale progetto verrà poi sottoposto all'approvazione dell'assemblea che voterà a con la maggioranza degli intervenuti e almeno due terzi del valore dell'edificio. I condòmini potranno approvare il progetto, porre delle condizioni oppure prescrivere una realizzazione alternativa.


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