Data: 22/05/2022 13:00:00 - Autore: Jlenia Cariglia

Separazioni e divorzi: gestione degli animali domestici

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In una realt� sociale caratterizzata dal sempre crescente numero di separazioni e divorzi, si pone il problema della gestione degli animali domestici, nei casi di cessazione del rapporto coniugale.

La recente giurisprudenza, infatti, si � trovata pi� volte ad affrontare il tema dell'affidamento degli amici a quattro zampe, i quali � in caso di dissapori fra coniugi � diventano oggetto di aspre contese fra marito e moglie.

Sebbene in Italia non vi sia, allo stato, una normativa ad hoc, tesa a disciplinare la suddetta problematica, � intervenuta la Giurisprudenza, nel tentativo di colmare, almeno in parte, l'attuale lacuna normativa.

Aperture giurisprudenziali

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Con sentenza n. 5322 del 15.03.2016, il Tribunale di Roma, nell'ambito di un giudizio restitutorio instaurato da una donna avverso il proprio ex convivente, ha ribadito l'assenza nell'ordinamento giuridico italiano di una norma volta a disciplinare l'affidamento dell'animale domestico in caso di separazione dei coniugi o dei conviventi e, conseguentemente, ha esteso analogicamente anche all'animale la disciplina relativa all'affidamento di figli minori.

In particolare, il Tribunale ha asserito che, in situazioni di conflitto tra coniugi o conviventi ed in assenza di un accordo fra gli stessi, il Giudice debba assumere i provvedimenti che riguardano l'animale, tenendo conto esclusivamente dell'interesse materiale, spirituale e affettivo del medesimo.

Con l'ulteriore precisazione che suddetta disciplina trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i due "padroni" non siano legati da vincolo di coniugio, "giacch� il legame e l'affetto del cane per ciascuno di loro � indipendente dal regime giuridico che li legava" (leggi anche Cani: con chi restano in caso di separazione).

La citata sentenza, peraltro, � stata resa sulla scia di due precedenti pronunce, rese dai Tribunale di Foggia e Cremona, aventi ad oggetto la separazione personale dei coniugi.

Nelle suddette sentenze i Giudici avevano, rispettivamente, affidato il cane ad uno dei coniugi, concedendo all'altro il diritto di visita per alcune ore settimanali e disposto l'affido condiviso dell'animale, con obbligo di suddivisione delle spese inerenti lo stesso, al 50%.

Ma il Tribunale di Roma non � stato l'unico, in tempi recenti, ad occuparsi della questione in esame.

Ed infatti, con Decreto del 19.02.2019, il Tribunale di Sciacca, in assenza di accordi fra i coniugi, ha disposto l'assegnazione del gatto alla moglie, risultata maggiormente idonea ad assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identit� dell'animale ed ha assegnato il cane ad entrambi i coniugi, a settimane alterne, con suddivisione delle spese veterinarie e straordinarie al 50%.

Pi� di recente, il Tribunale di Lucca, con sentenza del 24.01.2020, ha condiviso i precedente orientamenti giurisprudenziali, sancendo come, "alla luce dell'importanza del legame affettivo tra persone ed animali e del rispetto dovuto a questi ultimi quali esseri senzienti", la normativa pi� vicina alla fattispecie in esame sia quella relativa all'affidamento dei figli.

Il vuoto normativo italiano

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Nonostante gli sforzi della Giurisprudenza nazionale, volta a colmare il gap normativo esistente in tema di affidamento di animali domestici, in Italia continua a non trovare luce una legge specifica per la problematica in esame, anche se dall'anno 2013 vi � una proposta di legge che prevede l'introduzione di un nuovo "Titolo IV bis" al codice civile, rubricato "degli animali", con la previsione dell'art. 155-ter c.c. "affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi".

Il testo del nuovo art. 155-ter c.c. prevede che in caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo fra le parti, a prescindere dal regime patrimoniale della famiglia, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, gli esperti del comportamento animale, dovr� attribuire l'affido esclusivo o condiviso dell'animale alla parte in grado di garantirne il maggiore benessere. Il Tribunale sar� competente a decidere in merito all'affido anche in caso di cessazione di convivenza more uxorio.

Nonostante dunque le buone intenzioni, allo stato, il vuoto normativo permane.

Il recente intervento normativo del legislatore spagnolo

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Spostando lo sguardo oltre i confini nazionali, si osserva come sia stata di recente pubblicata, in data 05.01.2022, la legge spagnola n. 17/2021, del 15.12.2021, la quale ha apportato modifiche al Codice civile ispanico introducendo il concetto di animali quali essere senzienti, dotati di sensibilit� e non pi� considerati come semplici "cose", nonch� variazioni in materia di regime giuridico degli animali domestici.

In particolare, l'art. 94 bis del suddetto Codice, prevede che l'autorit� giudiziaria determiner� il regime di affidamento degli animali da compagnia e determiner�, se del caso, le modalit� con cui il coniuge a cui non sono stati affidati potr� averli in propria compagnia, nonch� la ripartizione degli oneri legati alla cura dell'animale, il tutto nell'interesse dei familiari e del benessere dell'animale stesso.

L'autorit� giudiziaria determiner�, inoltre, la partecipazione dei coniugi alle spese di mantenimento e di cura dell'animale e potr� anche rifiutare o revocare l'affidamento dell'animale, qualora uno dei due coniugi non sia in grado di prendersene cura o abbia commesso degli abusi sul medesimo.

Inoltre, il Giudice potr� decidere la sorte dell'animale tutte le volte in cui non vi sia accordo tra i componenti della coppia.

Ma vi � di pi�.

Il Giudice potr� stabilire ulteriormente che l'affidamento dei figli non sia condiviso, se uno dei due genitori abbia maltrattato o minacci di maltrattare l'animale della famiglia come forma di violenza psicologica per controllare o trattenere l'altro partner.

Insomma, una vittoria per gli amanti degli animali che si auspica possa incentivare anche il legislatore italiano a prendere posizione su un tema sempre pi� dibattuto nelle aule di Tribunale.


Avv. Jlenia Cariglia

Viale Visconti n. 6

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