Data: 31/08/2002 - Autore: Roberto Cataldi
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 13310/02) ha affermato che il principio dell'intangibilità della quota di legittima deve intendersi soltanto in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei legittimari con beni - di qualunque natura, purché compresi nell'asse ereditario.
Alla stregua di questo principio, i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che non commette violazione degli artt. 536 e 540 cod. civ. il testatore che abbia lasciato al coniuge l'usufrutto generale sui beni mobili e immobili nonché la piena proprietà di contanti, depositi bancari e postali, sempre che il valore di detti beni copra la quota riservata al coniuge.
L'attribuzione dell'usufrutto generale non costituisce infatti assegnazione di legato, ma istituzione di erede e l'attribuzione della piena proprietà di alcune categorie di beni vale come istituzione di erede se essi sono intesi come quota dei beni del testatore.

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