Data: 21/05/2022 12:00:00 - Autore: Gennaro Francione e Eugenio DOrio

Valore di legittimità di prova genetica acquisita in maniera "anomala"

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7094 dell'1 marzo 2022, ha definito un procedimento penale confermando il valore di legittimità di una prova genetica acquisita in maniera "scientificamente anomala" nei gradi di merito del procedimento in oggetto.

Nella fattispecie si verteva su una traccia biologica rinvenuta all'interno di una abitazione in cui si era verificato un furto di ingente valore. I malfattori, introdottisi nell'immobile e, avendo certezza che non vi fosse nessuno, hanno perpetrato il delitto di furto in tutta tranquillità ed hanno persino consumato cibi e bevande all'interno anche utilizzando la cucina. Di qui gli investigatori sono riusciti ad identificare una serie di oggetti come "fazzoletti per ripulirsi la bocca" che i soggetti agenti non avevano cestinato/occultato.

Fattasi l'analisi del DNA, si è addivenuti ad una serie di profili genetici, uno dei quali è risultato essere compatibile con quello di un soggetto, poi identificato e divenuto imputato nel procedimento in oggetto.

Le Corti di prime cure hanno, nel merito, avvalorato la tesi della Procura, acquisendo la prova del DNA in dibattimento e condannando l'imputato. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione per una serie di motivi, tra cui – soprattutto – vizi di legge e vizio di motivazione nella parte della sentenza in cui, relativamente all'acquisizione della prova genetica, si cita il Maresciallo dei Carabinieri che ebbe a procedere ai rilievi, acquisendo materialmente i reperti da cui poi sono stati rinvenuti i profili genetici.

La Cassazione ha stabilito che il ricorso è inammissibile. A pagina 5, proprio a proposito del vizio di motivazione, i giudici della Suprema Corte rappresentano che: "…La testimonianza dell'operante, M.llo (omissis), sopperisce alla mancata acquisizione di un verbale attestante l'attività di prelievo del reperto…".

La motivazione fornita è assolutamente in contrasto sia con la dottrina avanzata che con le posizioni della comunità scientifica, di cui di seguito.

Il rigore protocollare del Giudice Scienziato

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La Tavola delle prove Legali nasce da un'idea di Ferdinando Imposimato. Attingendo ai principi chiave della Criminologia dinamica fondata col biologo forense Eugenio D'Orio, il giudice Francione ha elaborato con una serie di magistrati, avvocati, scienziati, criminologi, psicologi, addetti ai lavori etc., la costruzione di una tavola per la valutazione secondo protocolli rigorosi delle prove da parte dei giudici.

Il target finale è sostituire al giudice romanziere, emanante verdetti sulla base di ricostruzioni indiziarie e logiche astratte come se fossero racconti noir d'appendice, la nuova figura del Giudice Scienziato che esamini le prove secondo protocolli prestabiliti ex lege sulla base dell'epistemologia di Popper. Ciò ad evitare che il libero convincimento attuale dei magistrati si trasformi in arbitrio e azzardo inconsapevoli, in base al principio del tot capita, tot sententiae, piaga dannosa di un sistema iperinquisitorio che porta annualmente in carcere masse di innocenti.

La scienza è sperimentazione diretta in comune, sul campo. Da qui la necessità, secondo la Criminologia dinamica, di un consulente pro noto o ignoto che operi in stretto contatto con la polizia scientifica fin dalle prima fasi di prelievo delle tracce per poi proseguire il controllo nella repertazione, catena di custodia, analisi di laboratorio. Ciò per garantire in concreto e non à la carte il rispetto del principio del contraddittorio nella formazione della prova.

Allo stato, contro la giurisprudenza conservativa, riteniamo che gli atti preliminari di repertazione e analisi scientifica, ammessi addirittura se esaminati nel corso del processo solo sulla carta, sono tutti nulli (art. 178 ; artt. 526 (prove legittimamente acquisite al dibattimento> e 360 c.p.p.,(atti irripetibili); artt. 24 e 111 cost.

E' un problema di sostanza ma anche di forma perché i protocolli procedurali e scientifici sono di tale rigore da non poter rimettere la salvezza di un atto alla pronuncia ad libitum di un giudice.

Nella pronuncia della Cassazione qui esaminata si è verificato il non plus ultra dell'autodichia. Mancano addirittura verbali e si crede alla parola di un esponente della polizia, per così dire "antiscientificamente sacralizzandolo", e così vanificando l'art. 111 della Costituzione che richiede una parità delle parti in ogni stato e grado del processo.

Le omissioni e inefficienze nella ricerca di prove a monte nei processi Yara Gambirasio, Elena Ceste, Meredith Kercher etc., dimostrano vieppiù la necessità di:

1) anticipare allo stato il principio del contraddittorio sin dalla fase delle indagini preliminari che rappresentano il vero cuore del processo con la nomina di difensori e consulenti anche pro ignoti;

2) la necessità (a fronte dell'attuale GIP filtro spesso evanescente) di ripristinare un Giudice Istruttore riequilibratore che agisca con un Servizio di Scienziati Forensi Nazionale; ciò ridimensiona PM e polizia scientifica al ruolo di mere parti come la difesa antagonista, ciò ad evitare lo squilibrio attuale a favore dell'accusa e rende concreti i principi ex artt. 24 e 111 della Costituzione.

La comunità scientifica: i protocolli

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Sotto il profilo tecnico scientifico, il DNA – o materiale genetico – può essere valido ed utilizzabile in ambito forense solo se tutti i passaggi del workflow (ovvero del flusso di lavoro) avvengono nel pieno rispetto dei protocolli di settore, i dati sono verificabili, anche ex post, e l'interpretazione dei dati e delle risultanze sia conforme con quanto stabilità dai parametri di settore. Tale massima si applica sia al flusso di lavoro tecnico in laboratorio, sia al flusso di lavoro che si verifica sui reperti extra-laboratorio, ovvero tutte quelle operazioni di "rilievo", che comprendono la ricerca sulla scena criminis di fonti di prova verosimilmente biologiche, la repertazione e la catena di custodia.

La comunità scientifica è dirimente sulla documentazione che va tassativamente prodotta nella fase extra-laboratorio; ciò proprio perché deve consentire la verifica – anche ex post – a tutte le parti che ne abbiano diritto, dall'imputato, alla parte civile, al giudice.

Nel caso di specie, è omessa completamente ogni documentazione in ordine allo svolgimento dei rilievi e della repertazione.

Sotto il profilo scientifico, le risultanze prodotte – in seguito – nel laboratorio genetico non dovranno avere alcun significato né scientifico né probatorio, vista l'importante vizio.

La lacuna documentativa evidenziata – mai e poi mai – è sanabile con una "dichiarazione testimoniale", seppur operata dal professionista che ebbe a procedere agli atti di rilievo e/o tecnici affrontati nel dibattimento. Al contrario, questa lacuna è considerata "vizio insanabile".

Conclusioni

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Sotto il profilo di diritto, la Sentenza della Cassazione Nr. 07094 del 1 marzo 2022 fa fare un clamoroso salto indietro sulla gestione delle prove di tipo genetico.

La stessa Suprema Corte, con molteplici pronunce negli scorsi anni, una fra tutte la famosa sentenza Nr. 36080/2015 relativa al procedimento per l'omicidio di Meredith Kercher, ha stabilito che "…solo atti provenienti da verificabile applicazione dei protocolli scientifici possono avere una valenza probatoria; atti che invece provengono da violazioni dei protocolli non sono da considerarsi neanche di valore indiziario".

Sotto il profilo scientifico, la sentenza in oggetto, avvalorando la legittimità dell'acquisizione di una prova genetica così formata ha – concretamente – disatteso tutte le principali indicazioni della comunità scientifica, nazionale ed internazionale.

Per un processo di rigore scientifico, che realmente possa garantire i diritti dei cittadini ed un'amministrazione di qualità della Giustizia, è necessario che – specie in materia di acquisizione della prova scientifica – vengano sempre in primis considerati protocolli e dottrine di rigorosa assunzione delle prove.

Ciò assicura che il grado di soggettività nell'acquisizione della prova scientifica, da parte del giudice, è fortemente ridotto, ovvero assente. Ciò solo può assicurare una corretta applicazione della legge penale, stando alla sempre più importante valenza delle tecnologie nella società e nel processo moderno.

Dr. Gennaro Francione

già Magistrato di Corte di Cassazione

Dr. Eugenio D'Orio

Bio Forensics Research Center, Direttore


Bibliografia

- G. Francione, E. D'Orio, Criminologia Dinamica. La via di Popper al DNA, Nuova Editrice Universitaria, 2019

- G. Francione e altri, La tavola delle prove legali, Nuova Editrice Universitaria, 2021

- P. Montagna, E .D'Orio, Il sopralluogo specialistico di biologia forense, Herald Editore, 2021

- G. Gennari, A. Piccinini, La prova del DNA: istruzioni per il giurista, Maggioli Editore, 2021


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