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Data: 06/06/2022 12:00:00 - Autore: Federica SaggioCausa di valore indeterminabile[Torna su]
Causa di valore indeterminabile se nell'atto introduttivo, accanto alla condanna al pagamento di una somma specifica, l'attore in alternativa richieda la condanna a quella somma "maggiore o minore che si riterrà di giustizia". La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11213/2022 (sotto allegata), ha avuto modo di riaffermare il principio secondo cui "(…) il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al risarcimento di una somma specifica, contenga altresì l'espressione "…o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia…" o espressioni equivalenti" (Cass. Civile sent. N. 10984/2021 e 19455/2018). Richiesta di risarcimento danni[Torna su]
La vicenda prende le mosse dalla richiesta di risarcimento del danno avanzata da un consumatore nei confronti di una società erogatrice del gas metano ed incardinata innanzi al Tribunale di Roma. A dire del consumatore, la società convenuta aveva difatti arbitrariamente operato il distacco della fornitura di gas e asportato il contatore. Nell'atto introduttivo l'attore, oltre alla condanna al risarcimento del danno quantificato in Euro 5.000,00, domandava altresì il riallaccio della fornitura ed il ripristino del contatore. Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza a decidere in favore del Giudice di Pace ritenendo il valore della causa inferiore ad Euro 5.000,00. Proponeva regolamento di competenza l'attore assumendo che il valore della controversia doveva considerarsi indeterminabile in ragione dell'inserimento, accanto alla richiesta di condanna al pagamento di una somma determinata, della clausola di condanna alternativa a "quella maggiore o minore somma ritenuta come dovuta…" nonché della richiesta di ripristino della fornitura. Effetti della clausola[Torna su]
La Corte ha accolto il ricorso specificando che, a prescindere dal fatto che la pretesa risarcitoria non era l'unica a determinare il valore della controversia, la domanda in ogni caso doveva considerarsi sin dall'inizio estesa alla somma, minore o maggiore, che sarebbe risultata come dovuta nel corso del procedimento in quanto l'inserimento della clausola sopra citata è di per sé idonea a manifestare la volontà della parte di attribuire valore indeterminato alla domanda. In effetti, ai sensi dell'art.1367 c.c., applicabile in materia di interpretazione degli atti processuali, la suddetta clausola non può ritenersi apposta senza effetti dovendosi al contrario ritenere che l'attore, così facendo, abbia voluto rimettere la quantificazione della pretesa all'esito del giudizio, indicando nell'atto introduttivo solo un valore orientativo. Avv. Federica Saggio 0774.552527 – avv.federicasaggio@studiomarinisaggio.it Via U. Maddalena n. 33 – Guidonia (Rm)
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