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Data: 22/05/2022 07:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Mediazione è onere del creditore opposto[Torna su]
Un recente provvedimento del Tribunale di Taranto aderisce all'indirizzo interpretativo offerto dalle Sezioni Unite in merito all'individuazione del soggetto onerato della proposizione del procedimento di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo. Come noto, la questione è stata oggetto di ripetuti ripensamenti giurisprudenziali, fino alla pronuncia delle SS.UU. con sentenza 19596/2020. Con tale provvedimento, gli Ermellini hanno risolto la questione nel senso di prevedere l'onere di instaurazione della mediazione a carico del creditore opposto. Sezioni Unite e onere mediazione per decreto ingiuntivo[Torna su]
La disciplina della mediazione obbligatoria è prevista nel nostro ordinamento dal d.lgs. 28/2010, che, all'art. 5, prevede che il relativo procedimento abbia valore di condizione di procedibilità in giudizio con riferimento a diverse fattispecie (disponendo, in particolare, che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione non possa essere proposta fino alla concessione o sospensione della provvisoria esecuzione). La norma non specifica chi sia il soggetto onerato in tal senso, e dottrina e giurisprudenza si sono ritrovate a doversi dividere in due differenti correnti di pensiero. Da una parte c'è chi ha sostenuto che l'onere deve ricadere sul creditore opposto, in quanto titolare del diritto monitoriamente azionato e quindi attore in senso sostanziale. Dall'altra, chi ritiene che la mediazione debba essere azionata dall'opponente, poiché, su un piano generale, il procedimento per decreto ingiuntivo va considerato nella sua funzione deflattiva, e quindi l'opponente, attore in senso formale, sconta la sua scelta di instaurare un ordinario processo di cognizione e di frustrare, in ultima analisi, tale finalità deflattiva. Opposizione a decreto: senza mediazione revoca del decreto ingiuntivo[Torna su]
La citata sentenza delle Sezioni Unite ha definitivamente risolto ogni dubbio in materia, individuando in maniera chiara nel creditore opposto il soggetto onerato dell'instaurazione del procedimento di mediazione previsto quale condizione di procedibilità. Tale decisione valorizza la circostanza in base alla quale, a seguito dell'opposizione da parte dell'opponente, si apre un giudizio di merito che ha per oggetto la prova piena del credito (per ulteriori riflessioni sull'argomento, vi rimandiamo al nostro approfondimento sul tema). Sulla scorta di tale orientamento, il Tribunale di Taranto, modificando una propria precedente ordinanza, ha imposto al creditore opposto l'attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria, a pena di revoca del decreto ingiuntivo. Si ringrazia l'Avv. Fabio Fistetto per il cortese invio del provvedimento |
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