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Data: 24/05/2022 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
La PA deve provare le ragioni per l'accensione notturna dei semafori[Torna su]
L'art. 169 del Regolamento del Codice della Strada dispone: "1. Il funzionamento degli impianti semaforici a tempi fissi è vietato dalle ore 23.00 alle ore 7.00; è consentito per quelli comandati automaticamente dai veicoli, per quelli "a richiesta" azionati dai pedoni e per quelli coordinati o a più programmi, in cui sia previsto uno specifico programma notturno con durata ridotta del ciclo semaforico. 2. Allorché si verificano particolari condizioni di circolazione, con flussi di traffico elevati, o presenza di sensi unici alternati, o lavori in corso e simili, è consentito il funzionamento degli impianti semaforici anche tra le ore 23.00 e le ore 7.00." Alla luce di detta norma, se al conducente viene contestato il passaggio con il semaforo rosso proprio nelle ore notturne, poiché il funzionamento del semaforo è precluso, spetta al PA dimostrare la sussistenza di un programma apposito di accensione e le condizioni che lo giustificano. Queste le precisazioni che hanno condotto il GdP di Pinerolo ad accogliere il ricorso di un automobilista (rappresentato dalla Globoconsumatori) e all'annullamento dei verbali notificati con la sentenza del 2 maggio 2022 (sotto allegata). Multe per passaggio con semaforo rosso[Torna su]
Un automobilista ricorre al Giudice di Pace di Pinerolo per contestare diversi verbali con i quali la PA competente gli contesta la violazione dell'art. 146 del Codice della Strada, che punisce il passaggio in presenza della luce semaforica rossa. Nel ricorso il ricorrente fa presente che i rilevamenti sono stati effettuati nelle ore notturne, per cui il Comune era tenuto a dimostrare le ragioni per le quali i semafori fossero attivi anche in quelle ore, visto che l'art. 169 del Regolamento del Codice della Strada preclude l'accensione notturna dei semafori. Semafori spenti di notte: alla PA provare se e perché erano accesi[Torna su]
Il Giudice di Pace accoglie il ricorso e annulla i verbali impugnati. La PA infatti non è riuscita a dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria relativa alla sanzione irrogata, ossia l'infrazione e la regolarità del procedimento di irrogazione della sanzione. Il ricorrente ha infatti eccepito che i rilevamenti sono stati effettuati durante le ore notturne e precisamente tra le ore 23.00 e le ore 7.00 , orario durante i quali il funzionamento del semaforo è vietata dall'art. 169 del Regolamento al Codice della Strada, a meno che non sussistano le condizioni particolari, indicate dalla norma. Ha ragione il ricorrente quando afferma che la PA doveva dimostrar la presenza delle condizioni che la legittimavano a tenere accesi i semafori. La giurisprudenza infatti "è concorde nell'affermare che affinché l'accertamento possa considerarsi legittimo spetta alla PA l'onere di provare la ricorrenza delle condizioni indicate dai commi 1 e 2 dell'art. 169 Regolamento CDS, prova in difetto della quale la contestazione è illegittima ed il verbale non può che essere annullato" Nel caso di specie non solo la PA non ha assolto al proprio onere probatorio, ma la stessa non ha neppure preso posizione sull'eccezione sollevata dal ricorrente, per cui il ricorso non può che essere accolto. Si ringrazia la Globoconsumatori per l'invio del provvedimento |
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