Data: 14/07/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Con la decisione n. 7880 del 30 marzo 2007 , le Sezioni unite della Cassazione – risolvendo il contrasto in ordine all'applicabilità o meno dell'art. 7, 2 e 3 comma, Stat. lav. alla categoria della dirigenza - hanno riaffermato l'unitarietà dal punto di vista normativo della disciplina della risoluzione del rapporto dei dirigenti, sostenendo: a) l'applicabilità anche ai dirigenti apicali - cd. “alter ego” dell'imprenditore - del principio del contraddittorio (contestazione scritta e diritto di difesa tramite controdeduzioni) per il licenziamento ontologicamente diciplinare, rinvenibile nel 2 e 3 comma dell'art. 7 l. n. 300/70, cd. Statuto dei lavoratori, finora giurisprudenzialmente riservato ai soli medi e mini dirigenti; b) in caso di inosservanza della regola del contraddittorio, la non valutabilità - ai fini del riscontro di “giustificatezza” del licenziamento – delle causali rescissorie addebitate e quindi, quale sola misura riparatoria, quella non diversa (nè superiore, se eventualmente fosse stata riconosciuta come causa di nullità del recesso) dalle conseguenze indennitarie o risarcitorie, convenute nei ccnl pattuiti dagli agenti contrattuali, di norma costituite cumulativamente dall'indennità di mancato preavviso e dall'indennità supplementare (cfr. art. 19 vigente ccnl dirigenti industria e art. 26 vigente ccnl dirigenti aziende di credito, cui si aggiungono i corrispondenti del ccnl del terziario, del ccnl assicurazioni, ecc.)... (Prof. Mario Meucci) Articolo del Prof. Mario Meucci
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