Data: 26/05/2022 13:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Permesso di soggiorno per motivi di studio, attivit� lavorativa

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Nella nota n. 1074 del 24 maggio 2022 (in allegato), l'Ispettorato del lavoro, fa il punto sulla disciplina che riguarda la posizione di studenti extracomunitari i quali, a seguito d'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, intendano svolgere attivit� lavorativa avvalendosi della facolt� riconosciuta dall'art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999, secondo il quale "il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validit� dello stesso, l'esercizio di attivit� lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore".

L'Inl spiega che con il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione, soltanto lo svolgimento di un'attivit� lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti senza che siano quindi conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un'articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore.

Il parere del Ministero del lavoro

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Chiarisce la nota che, acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali � Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, che si � espresso con nota prot. n. 35/1417 del 18 maggio si ritiene che "La disciplina di riferimento, nello stabilire la facolt� di svolgimento di una attivit� lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali, rinviene la sua ratio nella facolt� di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l'attivit� didattica/formativa (ragione dell'ingresso e permanenza nel territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa. Ne consegue la necessit� di interpretare la disposizione in senso restrittivo.

Permesso di soggiorno per motivi di studio, limiti

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Sar� dunque possibile consentito, come ribadisce la nota del direttore Danilo Papa, con il permesso di soggiorno di cui si tratta, soltanto lo svolgimento di un'attivit� lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti senza che siano quindi conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un'articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore.In tal senso depone la circostanza che la disciplina de qua (per cui l'ingresso per motivi di studio non � subordinato alla disponibilit� delle quote stabilite con i flussi ex art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 286/1998), in quanto di maggior favore rispetto a quella prevista ordinariamente per coloro che intendano fare ingresso nel territorio nazionale per finalit� lavorative, risulta porsi in termini di eccezionalit� rispetto al delineato sistema normativo, cos� da impedire una interpretazione estensiva dei limiti orari indicati. Infine, nel caso in cui il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, � tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.


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