Data: 11/07/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
“In caso di incidente stradale causato dalle rispettive condotte negligenti degli automobilisti coinvolti, il grave eccesso di velocità – accertato con calcoli matematici anziché con un simulatore – costituisce causa prevalente rispetto alla violazione delle regole di precedenza e giustifica un'attribuzione causale maggiore”. Nella sentenza in epigrafe il giudice di pace rigetta l'assunto secondo cui la priorità cronologica delle condotte graduerebbe le colpe concorrenti, nel senso che la prima condotta colposa dovrebbe essere ritenuta anche “più colpevole” perché convertirebbe la seconda condotta da meramente idonea a produrre il danno in effettivamente causativa di danno. In particolare, il giudicante, richiamando l'art. 40 c.p., ispirato al principio dell'equivalenza delle condizioni, ritiene priva di pregio la verifica della successione temporale delle condiciones sine quibus non, purchè ognuna di queste preceda temporalmente l'evento lesivo. Il G. di P. si sofferma sull'assenza di qualsiasi riferimento alla cronologia delle condotte degli artt. 1227, 1° co. e 2055 c.c., che si limitano a stabilire un principio di graduazione della responsabilità secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Portando la valutazione sul piano dell'elemento soggettivo, poi, viene ricordato che “ai fini dell'applicazione della presunzione di colpa dell'art. 2054 c.c. costituisce colpa l'incondizionato affidamento nell'osservanza da parte di terzi delle norme di circolazione stradale senza prevenire o prevedere il contrario”. Tutto ciò posto, una volta accertata l'esistenza di un concorso di cause, costituito dalle rispettive condotte dei due automobilisti coinvolti nello scontro, deve verificarsi, con riferimento al caso concreto, se “la violazione della norma sulla precedenza sia un comportamento colposo più grave rispetto a quello della violazione del limite della velocità e con maggiore efficienza causale nel determinare l'evento dannoso, in relazione al caso concreto o viceversa”. (Avv.Tiziana Cantarella) Giudice di Pace di Saronno, 11 dicembre 2006 - Avv. Tiziana Cantarella
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