Data: 02/06/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Responsabilità medica per grave imperizia

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Responsabile di omicidio della paziente il medico chirurgo che esegue una laparoscopia imprimendo un' eccessiva pressione allo strumento e dando allo stesso un'inclinazione errata, tanto da lesionare l'aorta dell'addome sottorenale che conduce alla morte la paziente. Grave l'imperizia del medico, che quindi è responsabile per l'omicidio di cui è stato accusato. Questa la decisione contenuta nella sentenza n. 20652/2022 della Cassazione (sotto allegata).

La vicenda processuale

La sentenza della Corte di Appello conferma la decisione di primo grado sulla responsabilità del medico chirurgo per il delitto di omicidio di una paziente.

Il medico ha sottoposto la paziente a un intervento di laparoscopia per la riparazione di un laparocele.

Lo stesso, nell'eseguire l'intervento, avrebbe agito però con grave imperizia, perché nell'introdurre nell'addome il trocar ottico sbagliava il punto di ingresso, agendo con forza e rapidità eccessive tanto che lacerava l'aorta addominale sottorenale, che cagionava un'emorragia acuta che portava alla morte la paziente.

Errata la gradazione della colpa del medico

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Il difensore del medico imputato, nel ricorrere in Cassazione, precisa che la responsabilità penale del medico è stata determinata da una errata gradazione della colpa. Il medico è stato accusato di avere cagionato la morte della paziente con colpa grave, senza però fornire sul punto un'adeguata motivazione. La Corte di appello è giunta a tale conclusione senza considerare la complessità dell'intervento dovuta anche all'obesità della paziente e senza spiegare le ragioni che l'hanno condotta a non condividere il parere del consulente di parte.

Il difensore fa presente inoltre che la colpa non poteva essere addebitata al solo imputato perché tutti i membri dell'equipe non avrebbero potuto rendersi conto, dalle immagini che restituiva il monitor, della profondità raggiunta dallo strumento e quindi dei tessuti mano a mano lesionati. Illogico ritenere il medico imputato il solo responsabile solo perché avrebbe eseguito la manovra in modo troppo repentino.

Colpa grave da imperizia del chirurgo

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Per la Cassazione, i motivi sollevati dalla difesa però, sono del tutto infondati.

Prima di tutto gli Ermellini rilevano la congrua motivazione sulla responsabilità del medico da parte di entrambi i giudici di merito.

Ricordano inoltre, come in materia di responsabilità medica, il decreto Balduzzi abbia introdotto "il parametro di valutazione dell'operato del sanitario costituito dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali" e come la successiva legge Gelli Bianco abbia previsto "una causa di non punibilità qualora il medico agisca per imperizia ma nel rispetto delle linee guida applicabili al caso concreto."

Nell'interpretare quest'ultima regola contenuta nell'art. 590 sexies c.p le Su hanno chiarito tuttavia che la causa di non punibilità prevista da questa norma per i fatti inquadrabili ai sensi degli articoli 589 e 590 c.p non sia applicabile "né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l'atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque selezionate dall'esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse."

Non regge quindi il motivo con cui si contesta l'inadeguata motivazione sulla gradazione della colpa perché dalla motivazione emerge chiaramente la gravità dell'imperizia del medico considerato che "la lunghezza del trocar, pure prendendo in considerazione quella di 15 cm, è inferiore alla distanza che intercorre tra aorta e punto di ingresso dello strumento, in quanto la differenza tra la lunghezza del trocar e la posizione dell'aorta è pari a quasi 4 cm, per cui il (...) non avrebbe potuto attingere l'aorta se non imprimendo una notevole pressione sul trocar."

Errata anche l'inclinazione di ingresso dello strumento, non conforme a nessuna buona pratica medica. Conclusioni che hanno tenuto conto inoltre del grado di specializzazione del medico e della natura specifica del caso.

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