Data: 04/06/2022 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Addebito per il coniuge che abbandona il tetto coniugale

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La mancata prova del tradimento non impedisce la pronuncia di addebito della separazione se il marito ha abbandono la casa coniugale. Basta la violazione del dovere di convivenza, ai fini dell'addebito, a meno che emerga che l'allontanamento è stato causato dalla condotta dell'altro coniuge. Questo il concetto ribadito dalla Cassazione nell'ordinanza 16242/2022 (sotto allegata) che ha respinto il ricorso avanzato dal marito.

La vicenda processuale

La Corte d'Appello, in una causa di separazione coniugale, accoglie l'impugnazione della moglie, dichiara l'addebito della separazione al marito e ridetermina l'assegno di mantenimento in favore della donna.

Dichiarazioni de relato senza valore

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Il marito nel ricorso in Cassazione contesta la decisione relativa all'addebito. Le testimonianze che dimostrano la sua colpa in relazione all'infedeltà sono infatti solo dichiarazioni "de relato ex parte" per cui non hanno valore di prova.

Addebito per violazione del dovere di convivenza

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Per la Cassazione, è vero che il marito ricorrente ha riscontrato e sollevato vizi nella decisione della Corte di appello per quanto riguarda la relazione extraconiugale, che lo stesso non ritiene provata da mere testimonianze de relato ex parte.

Vero però altresì che lo stesso non ha censurato la decisione in relazione all'abbandono del tetto coniugale. Esso, poiché si traduce nella violazione del dovere di convivenza, è da solo sufficiente a giustificare l'addebito della separazione. Il tutto ovviamente e a meno che non si riesca a dimostrare che l'abbandono è stato motivato dalla condotta dell'altro coniuge, oppure sia conseguenza di una intollerabilità della convivenza preesistente.

Il ricorso quindi è inammissibile per gli Ermellini, perché se la sentenza è retta da ragioni distinte e autonome, ognuna delle quali sufficienti dal punto di vista logico e giuridico a giustificare la decisione, l'omessa impugnazione di una sola di esse comporta l'inammissibilità, per difetto di interesse, della censura sulle altre ragioni. La motivazione non impugnata diventa infatti autonoma e non è in grado di determinare, comunque, l'annullamento della sentenza.

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