Data: 04/06/2022 11:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Assegno unico per i percettori di RdC

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Arriva dall'Inps il nuovo modello di domanda dell'Assegno unico e universale per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza da utilizzare per i casi particolari di spettanza. Lo comunica lo stesso istituto nel messaggio numero 2261 del 30 maggio 2022 (in allegato). L'Istituto comunica Rilascio in procedura e le modalità di compilazione del modello "Rdc/Pdc – Com Assegno unico (AU)". Al momento la corresponsione dell'integrazione Rdc/AU d'ufficio è stata effettuata, con le prime disposizioni di pagamento, in favore dei nuclei familiari beneficiari di Rdc tenendo conto del rapporto di genitorialità e filiazione desunto dalla DSU mediante la verifica dei ruoli di "dichiarante", "coniuge" e "figlio". Per i nuclei per i quali è già avvenuto un primo pagamento, in linea generale, e che presentano le seguenti caratteristiche: sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota spettante per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE; sono composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE, nei limiti del 50% dell'importo spettante. In questi casi: la presentazione del modello Rdc - Com AU deve pertanto avvenire, ad esempio, qualora si intenda richiedere le maggiorazioni previste per i figli maggiorenni sino a 21 anni ovvero nei casi di genitori entrambi lavoratori o ancora per la maggiorazione compensativa.

Assegno unico percettori di RdC, casi particolari

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Esaminiamo i casi particolari, partendo dal Genitore unico. L'unico genitore dovrà provvedere alla presentazione del modello ai fini del riconoscimento della restante quota del 50%. Per tali genitori, infatti, qualora sia richiesta la corresponsione dell'importo dell'integrazione per intero, è necessario specificare le motivazioni della mancanza dell'altro genitore, selezionando una delle seguenti opzioni presenti nel modello: decesso dell'altro genitore; allontanamento dell'altro genitore dal nucleo familiare, certificato da provvedimento giurisdizionale o di altra autorità; affido esclusivo del figlio al genitore percettore del Rdc; genitore sconosciuto o cittadino straniero non avente codice fiscale italiano; esistenza dell'accordo con l'altro genitore, in virtù del quale si chiede l'attribuzione dell'intero importo (cfr. il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022).

Nel caso in cui l'altro genitore non presente nel nucleo beneficiario del Rdc intenda effettuare la richiesta della quota di integrazione a lui spettante quale genitore esercente la responsabilità genitoriale, dovrà inoltrare la domanda di AU (e non il modello Rdc - Com AU), con le consuete modalità (cfr. la circolare n. 23 del 9 febbraio 2022).

Nel caso dei figli neomaggiorenni a carico che raggiungano la maggiore età in corso di godimento dell'integrazione Rdc/AU, il riconoscimento d'ufficio dell'assegno si interromperà a partire dal mese successivo al compimento della maggiore età. In tale caso, qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 230/2021, per l'accesso del figlio all'integrazione Rdc/AU, sarà necessario trasmettere un modello Rdc – Com AU o integrare un modello precedentemente presentato con le informazioni riguardanti il figlio divenuto maggiorenne.

Genitori entrambi lavoratori e maggiorazione compensativa: per il riconoscimento della maggiorazione spettante per la presenza nel nucleo Rdc di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro (cfr. l'art. 4, comma 8, del D.lgs n. 230/2021) e della maggiorazione compensativa per i nuclei familiari in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori (cfr. l'art. 5 del D.lgs n. 230/2021), sarà necessario selezionare le relative opzioni nell'apposita sezione del modello Rdc – Com AU, per ogni figlio.

Compilazione e trasmissione del modello Rdc – Com AU, istruzioni

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Il modello Rdc – Com AU può essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito internet dell'Istituto, accedendo al servizio "reddito di cittadinanza" all'indirizzo "https://serviziweb2.inps.it/AS0207/RedditoCittadinanza/" ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE); o tramite gli Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Possono procedere alla compilazione del modello Rdc – Com AU in qualità di dichiaranti:

- i genitori facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all'integrazione Rdc/AU;

- i genitori affidatari (preadottivi o temporanei) facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all'integrazione Rdc/AU;

- il tutore dei figli aventi diritto all'integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore;

- il tutore del genitore avente diritto all'integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 2 del modello);

- i figli maggiorenni aventi diritto all'integrazione Rdc/AU, qualora soddisfino una delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 230/2021, per l'accesso all'AUU (procedendo esclusivamente alla compilazione del quadro 3 del modello).

Non sarà possibile presentare il modello Rdc – Com AU per tutte le domande di Rdc che siano state oggetto di revoca o decadenza, con carattere sanzionatorio per le quali, come chiarito con la circolare n. 53/2022, è possibile presentare la domanda di AUU.


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