Data: 04/07/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Con ordinanza del 20 giugno 2005 il Giudice di pace di Gorizia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede che il ricorso al giudice di pace, in opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, non può essere proposto dal trasgressore o dagli altri soggetti indicati nell'art. 196 dello stesso codice, qualora sia stato effettuato, se consentito, il pagamento in misura ridotta, e cioè pari al minimo edittale della sanzione prevista per l'infrazione. Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione di chi, destinatario del verbale di contestazione, paghi la sanzione in misura ridotta e quella di chi, destinatario di un'ordinanza-ingiunzione per violazioni del codice della strada, effettui il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta: solo nel primo caso, infatti, il pagamento della sanzione pecuniaria preclude la proposizione del ricorso giurisdizionale. La Consulta, dichiarando manifestamente infondata la questione de qua, esclude che “la censurata disposizione violi l'art. 3 Cost., perché il pagamento in misura ridotta è un beneficio offerto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi, sia amministrativi che giurisdizionali, alla pari di analoghi istituti presenti in altre discipline processuali, con la conseguenza che la situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio – consentendo alla norma di raggiungere il suo effetto deflativo consistente nell'impedire l'insorgere di qualsiasi contenzioso avverso il verbale di contestazione – non può essere posta a raffronto con quella di chi, invece, si avvale del rimedio”. Prosegue la Corte, precisando nel caso di pagamento in misura ridotta, l'interessato manifesta proprio la volontà di prestare acquiescenza all'accertamento della responsabilità per le violazioni contestate (come affermato dal diritto vivente e, in particolare, dalle sentenze della Corte di cassazione n. 3735 del 2004 e n. 2862 del 2005) e, quindi, di non impugnare il verbale, restando irrilevante che a ciò si sia eventualmente indotto al fine di impedire che il verbale di contestazione acquisti efficacia di titolo esecutivo «per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento» (art. 203, co. 3, cod. strada). Pertanto, la scelta del legislatore “di attribuire l'effetto di precludere il ricorso giurisdizionale solo al pagamento in misura ridotta, e non anche al pagamento della sanzione inflitta con l'ordinanza-ingiunzione, si giustifica per il fatto che la suddetta finalità deflativa può essere compiutamente realizzata soltanto nella prima ipotesi e non nella seconda, nella quale non è stata prestata acquiescenza ed anzi è già stato instaurato un contenzioso”. Si veda in tal senso anche Corte Cost. n. 468/05. (Avv. Tiziana Cantarella) Avvocato del Foro di Catania, Studio Legale Spagnolo e Associati Corte Costituzionale, Sentenza 20.2.2007, n. 46 - Avv. Tiziana Cantarella
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