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Data: 13/06/2022 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Assegno di mantenimento e nuova convivenza[Torna su]
La Cassazione con l'ordinanza n. 18862/2022 (sotto allegata) ribalta decisione della Corte di Appello, che in sede di reclamo ha accolto l'istanza di un marito, che non vuole pagare il mantenimento alla moglie da cui si è separato. Vero che la donna ha un nuovo compagno che le paga viaggi, cene e l'ha aiutata a saldare il perito che ha fatto la stima della casa, questi però sono dati che non provano la volontà della coppia di progettare la formazione di una nuova famiglia insieme. La vicenda processualePronunciata la separazione il Tribunale pone a carico dell'uomo un assegno mensile di 800 euro per la figlia e 200 euro per la moglie, che però contesta e che il tribunale respinge. L'uomo agisce quindi in sede di reclamo per la revoca delle disposizioni relative al contributo mensile dovuto a moglie e figlia. Ricorso che questa volta viene accolto con la revoca totale del contributo di 200 euro per la moglie e la riduzione a 400 euro di quanto dovuto mensilmente per la figlia. Revoca disposta in ragione della nuova relazione sentimentale intrapresa con un altro uomo, con il quale ha instaurato una comunione di vita materiale e spirituale, tali da poterli considerare una coppia di fatto anche in assenza di una convivenza continuativa. Il nuovo compagno della donna si è sobbarcato infatti spese importati, come il costo di 5000 euro per il tecnico incaricato di periziare la casa coniugale ai fini della vendita, quelle per viaggi, gite e cene con la donna, che non avrebbe certo potuto permettersi se fosse stata in difficoltà economiche. Situazione che ha condotto la Corte a ritenere applicabile anche a questo caso di separazione il principio affermato dalla Cassazione che riguarda però l'assegno divorzile, ossia che l'ex coniuge non ha diritto alla misura se si forma una nuova famiglia di fatto con un'altra persona, senza la necessità di una coabitazione continuativa a tale fine, essendo sufficiente una comunità di affetti e interessi economici. Non basta un nuovo rapporto serve un progetto di vita comune[Torna su]
La donna non si arrende però alla pronuncia della Corte e ricorre in Cassazione, contestando in particolare, con il quarto motivo che l'orientamento giurisprudenziale applicato dalla Corte di Appello e applicato all'assegno divorzile richiede in realtà, ai fini della revoca, non solo la presenza di un nuovo compagno, ma l'instaurazione con lo stesso di un progetto di vista comune e un rapporto consolidato e protratto, tale da incidere positivamente sulle condizioni economiche della richiedente. Cene, viaggi e aiuti economici non provano la convivenza di fatto[Torna su]
La Cassazione accoglie sia il secondo motivo con cui è stata contestata la diminuzione dell'importo del mantenimento per la figlia, che il quarto motivo, rigettando gli altri. In effetti, rilevano gli Ermellini, per la revoca dell'assegno divorzile in favore del coniuge richiedente, la nuova convivenza non esclude automaticamente la misura. La nuova relazione deve presentare i caratteri della stabilità e della continuatività, anche in assenza di una coabitazione ma anche "l'elaborazione di un diverso progetto di vita, caratterizzato dalla condivisione di nuovi bisogni, interessi, abitudini, attività e relazioni sociali, tali da comportare il superamento del modello familiare cui era improntata la pregressa esperienza coniugale, e con esso del tenore di vita precedentemente goduto." Solo così si crea la comunione spirituale e materiale di vita che richiede l'assunzione di doveri reciproci di assistenza morale e materiale, che permette identificare il nuovo nucleo come una famiglia di fatto. Ipotesi che nel caso di specie non è riscontrabile in quanto la donna e il nuovo compagno hanno due distinte residenze. La Corte non ha approfondito inoltre l'effettiva sostanza del rapporto, in merito alla volontà di dare vita a una comunione di vita stabile tale e a nuovo nucleo familiare. La Corte di è limitata a dedurre i dati suddetti solo da viaggi frequenti, cene e dall'aiuto economico dato per il pagamento della perizia, senza preoccuparsi di indagare se tale aiuto fosse da ricondurre alla volontà di mantenere la donna in senso ampio, né di capire quale fosse l'apporto economico della stessa, di tipo personale o economico a fronte di queste erogazioni di denaro. |
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