Data: 15/06/2022 08:00:00 - Autore: Andrea Cagliero

La questione giuridica

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La Procura di Milano, mediante atto ex art. 59 D. Lgs. 231/2001, contestava ad una societ� estera (sede legale in Olanda e sede secondaria a Milano), l'illecito amministrativo derivante dal delitto di corruzione.
In sede di udienza preliminare, la difesa della societ� rilevava la nullit� del predetto atto, dolendosi della mancata traduzione del medesimo nella lingua madre del legale rappresentante.
La Procura chiedeva il rigetto dell'eccezione, osservando come l'ente conoscesse la lingua italiana, contrariamente non spiegandosi la partecipazione di esso alla gara pubblica, la redazione del modello di organizzazione e gestione in Italiano e la piena attivit� nel mercato nazionale.

Le garanzie difensive ex artt. 34 e 35 D. Lgs. 231/2001

Il decreto legislativo n. 231/2001, disciplinante la responsabilit� degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, agli artt. 34 e 35 stabilisce che debbano essere riconosciute alle societ� le garanzie fondamentali spettanti all'imputato, in ossequio al sacramentale principio costituzionale del giusto processo.
Tra esse, spicca il diritto dell'indagato/imputato di essere messo nelle condizioni di apprendere compiutamente le accuse mossegli, vedendosi tradotti gli atti principali nella propria lingua madre.
In altri termini, la ricezione degli atti da parte dell'ente deve essere in forma tale da consentirgli "l'utile esercizio delle facolt� e dei diritti [...] spettanti nell'ambito del procedimento promosso nei suoi confronti".

Nullit� illecito amministrativo per difetto di traduzione

Fatte le doverose premesse in tema di garanzie processuali, il GIP (G.I.P. Trib. Milano, dott. Fanales, ordinanza, 20-5-22) rileva che, "esclusa ontologicamente la possibilit� di attribuire all'ente collettivo una "lingua madre" o "lingua parlata", come d'altronde gi� affermato dalla giurisprudenza di legittimit�", � inevitabile fare riferimento alla lingua conosciuta dal legale rappresentante o comunque dal preposto alla rappresentanza italiana. Ci� lo si deduce anche dal combinato disposto degli artt. 43 D.Lgs. n. 231/2001, 154 c. 3 c.p.p. e 145 c.p.c., sulla messa a conoscenza dell'atto a favore del legale rappresentante che, agendo in nome e per conto della societ�, deve poter procedere ad una disamina consapevole del contenuto.

Attesa la predetta precisazione, il Giudice non avalla la tesi dell'accusa, chiamata a dimostrare la conoscenza della lingua italiana non da parte dell'ente collettivo, ma da parte del legale rappresentante, che, in quanto straniero, pu� ben giovarsi di soggetti terzi (collaboratori esterni e interni) al fine di garantire l'operativit� della societ� in Italia.

Il Tribunale accoglie cos� la tesi difensiva, ritenendo "affetto da nullit� l'atto di contestazione dell'illecito amministrativo ex art. 59 D.Lgs. 231/2001 [...] per difetto della traduzione nella lingua madre del legale rappresentante, soggetto preposto alla sede secondaria italiana".


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