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Data: 21/06/2022 09:30:00 - Autore: Giuseppe Mantia 1. Il DL 44/2021: tutela della salute pubblica e obbligo vaccinale 1.1. Con il DL 44/2021 il Governo/legislatore enuncia lo scopo della norma laddove recita all'art. 4 "al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura ed assistenza …" è imposto l'obbligo vaccinale a determinati soggetti. 1.2. La vaccinazione è, quindi, imposta al lavoratore non a tutela della salute propria, ma di quella altrui in evidente violazione del terzo comma dell'articolo 32 della Costituzione. 1.3. Il lavoratore, in assenza di disciplina del Ccnl, è sospeso dal lavoro come conseguenza della mancata vaccinazione, perde la fonte di sostentamento e subisce un evidente danno economico, morale e professionale. Perdita della retribuzione che non subisce il lavoratore sottoposto e condannato a seguito del procedimento disciplinare e/o disciplinare. 2. I report dell'Istituto Superiore della Sanità e il fatto notorio Tutti i report dell'Istituto Superiore di Sanità, rilevano una efficacia limitata dei diversi tipi di vaccino rispetto al rischio di contrarre la malattia. Attingendo a circostanze notorie si può affermare che la vaccinazione non elimina il rischio di contrarre il virus SARS COV 2 o di trasmetterlo a soggetti terzi con cui entri in contatto. A titolo di esempio si esamina il report dell'ISS del 6 Aprile 2022 dove si dà atto che "l'efficacia del vaccino rispetto al rischio di contrarre il virus nella variante omicron ormai dominante è pari al 47% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 39% tra i 91 e 120 giorni e 47% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale". 2.1. Lo stesso ministero della salute qualifica come notizia tassativamente falsa l'affermazione secondo cui "se ho fatto il vaccino contro sars cov covid 19 non posso trasmettere l'infezione ad altri" . 2.2. è notorio il mero fatto che un lavoratore che si è sottoposto al vaccino, non garantisce, ne abbatte il rischio in modo prossimo alla certezza che egli non contragga il virus e che, quindi, recandosi sul luogo di lavoro, non infetti le persone con cui viene a contatto, nella specie gli ospiti ed il personale della struttura sanitaria. 2.3. al contrario l'unico strumento che consente di perseguire concretamente lo scopo di evitare che un "medico/lavoratore/professionista" contagi i pazienti indicato dal Governo/legislatore/CTS è quello che egli non sia a sua volta infetto. 2.4. Alta probabilità che è notorio viene data dal test diagnostico volto a rilevare l'infezione in corso e MAI dal vaccino. 2.5. in assenza di test diagnostico, infatti, lo scopo primario di evitare il contagio è violato. Ne discende che l'introduzione dell'obbligo vaccinale per i lavoratori e la sospensione dello stipendio non è misura idonea – ed è irragionevole ex art. 3 e 32 Cost. - a raggiungere lo scopo che si prefigge: evitare la diffusione del virus nell'ambiente di lavoro e tra i lavoratori. 2.6. il lavoratore sospeso manifesta da sempre la propria volontà e disponibilità di effettuare la prestazione lavorativa, professionale e la vaccinazione previo consenso/dissenso libero ed informato che gli è stato negato. 2.7. La sospensione è stata la conseguenza di una ingiusta imposizione atteso che il trattamento sanitario è basato su una dichiarazione di consenso non libera poiché condizionata dalla pressione psicologica esterna della sanzione ex art. 4 D.L. 44/2021. 2.8. Imposizione vaccinale smentita dal DL 24 del 24 marzo 2022, dalle eluse evidenze scientifiche e dall'ordinanza del Tribunale di Sassari del 09 giugno 2022 che dispone la reintegrazione del sanitario sospeso (cfr. successivo punto 3). 2.9. La sospensione dal lavoro e della retribuzione per inadempimento all'obbligo vaccinale viola l'art. 3 Cost., dato che per evitare la diffusione del virus, impone al lavoratore un obbligo inutile e gravemente pregiudizievole del suo diritto all'autodeterminazione terapeutica ex art. 32 Cost. III comma, nonché del suo diritto al lavoro ex artt. 4 e 35 Cost.; 2.10. l'obbligo vaccinale non si pone in necessaria correlazione con la finalità di evitare il contagio e di tutelare la salute dei terzi (salute pubblica). Il bilanciamento tra i diritti costituzionali coinvolti, è stato operato dal legislatore in maniera manifestamente irragionevole rispetto alla finalità perseguita perché non ha eseguito i test prevaccinali, non ha tenuto conto della cure alternative e dell'immunità naturale. 3. La giurisprudenza Il Tribunale di Sassari con ordinanza n. 2545 del 9 giugno 2022 sancisce "attingendo a circostanze che possono essere ormai considerate notorie che la vaccinazione non elide il rischio di contrarre il virus Sars cov 2, né tantomeno di trasmetterlo a soggetti terzi con cui si è in contatto. In tal senso depongono tutti i report dell'istituto superiore della sanità che rilevano un'efficacia limitata dei diversi tipi di vaccino, che peraltro cala nel corso di un breve lasso di tempo, rispetto al rischio di contrarre la malattia. A titolo di esempio, si considera il report dell'istituto superiore sanità del 6 Aprile 2022 nel quale è dato atto che l'efficacia del vaccino rispetto al rischio di contrarre il virus nella variante omicron ormai dominante è pari al 47% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 39% tra i 91 e 120 giorni e 47% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. Lo stesso ministero della salute del resto, ha qualificato come notizia tassativamente falsa l'affermazione secondo cui "se ho fatto il vaccino contro sars cov covid 19 non posso trasmettere l'infezione ad altri . In sintesi il mero fatto che un lavoratore che si è sottoposto al vaccino, non garantisce, ne abbatte il rischio in modo prossimo alla certezza che egli non contragga il virus e che quindi, recandosi sul luogo di lavoro, non infetti le persone con cui ivi viene a contatto nella specie gli ospiti della struttura sanitaria. In ragione di ciò le norme inerenti l'obbligo vaccinale viola l'articolo 3 Costituzione poiché allo scopo di evitare la diffusione del virus impongono al lavoratore un obbligo inutile e gravemente pregiudizievole del suo diritto all'autodeterminazione terapeutica ex articolo 32 Costituzione in particolare terzo comma nonché del suo diritto al lavoro ex articoli 4 e 35 Costituzione prevedendo la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di inadempimento all'obbligo vaccinale. Obbligo che non si pone in necessaria correlazione con la finalità di evitare il contagio e tutelare la salute dei suoi cittadini vale a dire la salute pubblica. Sembra quindi doversi concludere che il bilanciamento tra diritti costituzionali coinvolti è stato operato al legislatore che gode pure di ampia discrezionalità, in maniera manifestamente irragionevole rispetto alla finalità perseguita". 3.1. Il Tribunale di Padova[1], con provvedimento datato 28 aprile 2022, rileva che è fatto notorio e circostanza ammessa dal Governo che "Lo stesso Ministero della Salute, inoltre, dichiara tassativamente falsa (cd fake new) l'affermazione secondo cui "Se ho fatto il vaccino contro Sars-CoV-2 e anche il richiamo con la terza dose non posso ammalarmi di Covid-19 e non posso trasmettere l'infezione agli altri". Tutto ciò dimostra che l'obbligo vaccinale imposto ai lavoratori non è idoneo a raggiungere lo scopo che si prefigge: quello di preservare la salute degli ospiti e dei pazienti delle strutture sanitarie, dei sanitari stessi e del personale e smentisce quanto detto sino ad oggi da governo, legislatore, CTS e media[2]. 3.2. Il codice medico deontologico promuove l'offerta sanitaria ispirata a principi di giustizia ed equità, rifiuta l'accanimento diagnostico e terapeutico[3]. 4. Il Dl 24 marzo 2022 e la fine dell'emergenza Con il DL. N. 24 del 24 marzo 2022 il legislatore riconosce la fine dello stato di emergenza e, con il contenuto licenziato all'art. 8, riconosce che il test PCR fino al 1 maggio 2022 è l'unico strumento idoneo per la ripresa dell'attività e per "contenere" l'evoluzione e la diffusione della malattia e la salvaguardia della salute dei luoghi di lavoro, quella del personale e quella pubblica e dei soggetti deboli. 4.1. Il legislatore con il DL 24/2022 riconosce che il totale azzeramento degli emolumenti a seguito dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale non è sanzione proporzionale e ripristina la corresponsione integrale degli emolumenti smentendo il fondamento di questo assurdo assunto. 5. Il ravvedimento intervenuto con il DL n. 24/2022, determinato dalla sussistenza di evidenze scientifiche precedentemente eluse, dimostra che l'obbligo vaccinale sancito dall'art. 4-ter D.L. 44/2021 è del tutto sproporzionato rispetto alla situazione epidemiologica presente al momento della sua emanazione. 5.1. Ravvedimento del GOVERNO/LEGISLATORE/CTS che ha una ragione liquida, assorbente, documentale detta dalla circostanza che l'illegittimità dei provvedimenti discriminatori di sospensione si pongono in conflitto con le linee guida dettate dall' OMS (che ha dichiarato la pandemia, ne conosce gli sviluppi e ne determina le politiche gestionali) e con le linee guida dell'ECDC. 5.1.1. L'Italia aderisce all'Organizzazione Mondiale della Sanità ed ha ratificato il Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) nella versione del 2005. 5.1.2. Il nostro Paese, indipendentemente dalla riserva di legislazione di cui è titolare in materia sanitaria, è vincolato al rispetto delle linee guida emesse dai predetti organismi, stante la previsione costituzionale della loro acquisizione automatica nel nostro ordinamento. L'obbligo deriva, comunque, dall'ovvia prevalenza "tecnica" specifica in materia sanitaria, che deve istituzionalmente attribuirsi all'OMS ed all'ECDC, in forza delle risorse di cui essi possono avvalersi per l'effettuazione di studi, la diagnostica, ed il rilevamento statistico di qualsivoglia malattia, e soprattutto, di quelle virali. 6. Il TAR Lombardia con decreto del 4 maggio 2022[4] (Presidente Dott. Fabrizio Fornataro), consente la ripresa del servizio del sanitario sospeso e guarito dal covid in applicazione della circolare ministeriale del 21 luglio 2021[5] che prevede che, nei soggetti con pregressa infezione da SARS-coV2, la vaccinazione viene eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre i 12 mesi dalla guarigione. 7. Le contrastanti evidenze scientifiche e la mancata individuazione degli infetti, la rilevanza dell'immunità naturale Le contrastanti evidenze scientifiche e la mancata individuazione degli infetti in fase pre-vaccinale rivelano che le persone: 7.1. guarite dal covid presentano un'immunità stabile e di lunga durata, se non perenne, mediata non solo dagli anticorpi protettivi specifici, ma anche dai meccanismi immunitari a livello cellulare (cellule B e T di memoria, plasmacellule del midollo osseo a lunga vita BMPC, che assicurano una rapida risposta anticorpale alla riesposizione al virus) in grado di proteggere anche dalle varianti conosciute del virus[6]. 7.2. non hanno alcun bisogno di vaccinazione (dato che l'art. 1, comma 2, del D.L. 7 giugno 2017 n.73, convertito con modifiche nella L. 119/2017, prevede che l'immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, o dagli esiti dell'analisi sierologica, esoneri dall'obbligo della relativa vaccinazione e che il soggetto immunizzato possa adempiere all'obbligo con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione. Nozioni basilari di fisiologia ed immunologia che vanno considerate anche per i vaccini Covid-19). 7.3. "Gli operatori sanitari ed i soggetti tutti guariti dall'infezione naturale da Sars-Cov-2 devono essere esentati dall'obbligo di vaccinazione" come afferma un articolo scientifico pubblicato il 7 febbraio 2022 su The Lancet[7] (una delle cinque più importanti riviste scientifiche al mondo): l'immunità naturale dopo il recupero dall'infezione fornisce una protezione migliore rispetto alla vaccinazione (gli individui esposti a Sars-Cov-2 hanno dieci volte meno probabilità di essere reinfettati rispetto a quelli vaccinati senza infezione naturale e meno probabilità di essere ricoverati in ospedale con Covid-19). Esenzione che va estesa a tutti i soggetti guariti o con immunità naturale originaria. 7.3.1. I vaccinati possono trasmettere il virus a causa della mancanza di immunità della mucosa orale, mentre gli immuni naturali, giovandosi dell'immunità delle vie aeree superiori, hanno meno probabilità di contagiare i pazienti vulnerabili. 7.4. Lo studio del Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pubblicato il 19 gennaio 2022[8], dimostra che l'immunità naturale contro il Covid-19, dalla comparsa della variante Delta in poi, è stata almeno tre volte più efficace nel prevenire l'infezione rispetto alla vaccinazione. 8. L'immunità naturale porta un tasso di ospedalizzazione più basso rispetto all'immunità ibrida (vaccino più guarigione). 8.1. Le persone con sola immunità naturale hanno, in media almeno, 20 volte meno probabilità di essere ricoverate rispetto alle persone con immunità ibrida, le persone con immunità naturale hanno 2-6 volte meno probabilità di essere ricoverate rispetto a quelle con il solo vaccino. 9. Il contrasto scientifico dimostra che la vaccinazione non conferisce alcun vantaggio clinicamente rilevante, dato che si depotenzia l'immunità naturale acquisita e si subiscono gravi conseguenze dannose dagli esiti invalidanti o addirittura fatali. 9.1. L'assenza di tampone prevaccinale e l'inidoneità immunizzante del vaccino manifesta l'elevata probabilità del suo contributo alla diffusione del contagio in violazione dello scopo di evitare il contagio stesso. I Giuristi, gli avvocati, i giudici e i magistrati osservano, pertanto, che etica e buon senso, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste dalla società, dalla scienza e dalla tecnologia, tra le risposte proposte dai possibili e contrastanti orientamenti di riferimento, etico, scientifico, religioso, normativo, professionale, culturale ed economico, impongono il rispetto delle scelte comportamentali che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, salvaguardando la promozione di un'offerta sanitaria e di una tutela dei luoghi di lavoro ispirata a principi di giustizia, etica, rispetto ed equità. 10. Gli studi esistenti dal 2009 sui virus RNA - Lo stress ossidativo e l'effacia del glutatione - La terapia CRAPu[9]. Gli studi esistenti dal 2009 sui virus a RNA dimostrano che il virus si replica negli individui che sono in stress ossidativo permanente. Questo determina il mal funzionamento di uno scudo molecolare che ci protegge dalla replicazione dei virus e dei carcinogeni ambientali che spingono gli oncogeni a formare le neoplasie. Sulla base di questi studi è stata creata una terapia per ripristinare le riserve di una molecola chiamata glutatione e ristabilire cosi un equilibrio chiamato redox omeostatico cellulare e bloccare la replicazione del virus. Terapia che ha funzionato anche sui batteri e i virus farmaco resistenti applicata anche sugli ammalati di cancro[10]. 11. Nel 2020, in piena pandemia, il protocollo CRAPu accompagnato da alcune pubblicazioni scientifiche è stato reso pubblico[11] e ad Ottobre 2020, l'Università della Giordania conferma che aumentando le riserve di glutatione le persone non sarebbero morte di Covid[12]. 12. Il diritto alla vita impone, ed è notorio che, nei confronti dello stress ossidativo, occorre glutatione [13] e non tachipirina e vigile attesa. 13. In ragione di ciò la STORIA argomenta che all'epoca dell'inizio del processo di vaccinazione COVID 19 esistevano sufficienti lumi per comprendere che i farmaci sperimentali devono completare tutte le fasi prima di essere inoculati a tutti; i tre cicli vitali sono supportati dal glutatione; la tachipirina e la vigile attesa riducono il glutatione; in tempo di pandemia non si vaccina perchè per sopravvivere il virus crea varianti aggressive; esistono terapie alternative al vaccino per impedire la replicazione del virus in piena pandemia; perciò la STORIA afferma, previo esame minuzioso e perfino tendenzioso dei testi medici, storici e giurisprudenziali, che la procedura vaccinatoria fu illegale: perciò la STORIA opina che l'errore è evidente dato che i "dottori/legislatori" sebbene sapessero di somministrare farmaci sperimentali di cui non si conosce il rapporto danni/benefici con la persuasione e la paura hanno indotto in errore le masse e non. 14. Considerazioni e riflessioni. Conseguentemente, in base ai punti precedenti, in forza degli artt. 3 e 32, comma, 3, e degli artt. 4 e 35 della Costituzione e in applicazione della legge 81 del 2008 e del DL 24/2022, il lavoratore (sospeso e non) ha il diritto di ottenere: a) di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste dalla società, dalla scienza e dalla tecnologia, tra le risposte proposte dai possibili orientamenti di riferimento, etico, scientifico, religioso, normativo, professionale, culturale ed economico, il rispetto delle scelte comportamentali che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, salvaguardando la promozione di un'offerta sanitaria ed una tutela dei luoghi di lavoro ispirata a principi di giustizia ed equità. b) l'annullamento in autotutela del provvedimento di sospensione dello stipendio e dell'anzianità di servizio ed il ripristino dell'ordine violato, erogando la retribuzione ingiustamente e illegittimamente non corrisposta oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del credito al giorno di effettivo soddisfo; b) il risarcimento del danno economico, professionale subito, nell'attesa di un eventuale procedimento nel merito, e della corresponsione di quanto dovuto a titolo di mancata percezione di reddito da lavoro ed oneri accessori, anzianità di servizio dal giorno di sospensione al giorno della ripresa dell'attività lavorativa, oltre il risarcimento dei danni morali, professionali ed economici subiti a seguito della ingiusta e illegittima sospensione. c) il cittadino e la collettività, in ogni caso, ha(nno): - il diritto al rispetto delle linee guida dettate dall'OMS (che ha dichiarato la pandemia, ne conosce gli sviluppi e ne determina le politiche gestionali) e con le linee guida dell'ECDC; - il diritto al rispetto e all'applicazione concreta dei principi sanciti dall'art. 32, comma 3, della Costituzione e della Costituzione Stessa frutto di una Nobile IDEA dei Padri Costituenti poiché è notorio che il vaccino non previene il contagio e non tutela il singolo e la collettività (nella specie i soggetti "fragili" della struttura, "ospiti" o "pazienti dell'Ospedale" ed il personale sanitario che, per primo, è stato "costretto a vaccinarsi"); - il diritto al rispetto delle scelte terapeutiche, al consenso informato ed al rispetto del comma 1 dell'art. 4 del Dl 44/2021 la cui unica finalità, sancita dallo stesso Governo/Legislatore, è quella di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. Finalità che la STORIA, conclamata con il Dl 24/2022 la fine dell'emergenza, evidenzia che non è stata raggiunta ed il nesso causale attende adeguata risposta. [1] https://www.eventiavversinews.it/wp-content/uploads/2022/05/Tribunale-di-Padova-Sez.-Lavoro-28.4.22.pdf https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp [2] Frase che smentisce quanto detto dal Consiglio dei Ministri e dal C.T.S.: "due settimane di lockdown e, poi, torneremo ad abbracciarci, hashtag andrà tutto bene, due mesi per abbassare la curva, chiudiamo a Pasqua per salvare l'estate, in estate non dobbiamo abbassare la guardia, ad ottobre richiudiamo tutto per salvare il natale, chiudiamo il natale per salvare la pasqua, le mascherine chirurgiche non servano il virus penetra attraversa la garza, portate le mascherine chirurgiche arrivano i vaccini una dose sarà sufficiente, astrazeneca solo per gli anziani, i vaccini vanno conservati a -80 gradi non si possono mischiare e scadono dopo sei mesi, vacciniamo anziani e fragili e ne siamo fuori, mettiamo i colori alle regioni per salvare la campagna vaccinale, astrazeneca anche per gli under 18, Johnson & Johnson basta una dose, Astrazeneca è pericoloso va ritirato, va bene pure mischiare i vaccini, va bene pure conservare a - 15 gradi, una dose non basta serve il richiamo, astrazeneca non è pericoloso può riprendere la campagna vaccinale, due dosi non sono sufficienti a dare una immunità a vita, occorre vaccinare il 60% della popolazione, occorre vaccinare l'80% della popolazione, serve un lascia passare vaccinale, occorre vaccinare il 90% della popolazione, occorre un lascia passare il green pass fino al 31 dicembre 2021, due dosi non danno l'immunità a vita ci vuole la terza dose dopo dodici mesi, terza dose non serve a tutti è necessaria solo per gli immuno depressi, anche per gli anziani, la terza dose per tutti, dopo 180 giorni diminuisce l'efficacia della seconda dose il green pass durerà nove mesi, la terza non prima di sei mesi, la terza dose entro cinque mesi dalla seconda dose"Misure adottate dal 1.04.2021 ed inasprite il 21.11.2021"Grazie ad una evidenza scientifica che è avvenuta abbastanza di recente (dichiarazione Presidente del Consiglio). [3] http://www.tsrm.fvg.it/wp-content/uploads/2022/01/Codice-deontologico-TSRM.pdf (cfr. in particolare punti 2.12 caratterizza il suo esercizio professionale in modo da garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie secondo la migliore scienza ed esperienza.… 2.13 di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche poste dalla società, dalla scienza e dalla tecnologia, tra le risposte proposte dai possibili orientamenti di riferimento (etico, scientifico religioso, normativo, professionale, culturale ed economico), opera le scelte comportamentali che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di salute della persona, salvaguardando comunque, per quanto gli è possibile, la promozione di un'offerta sanitaria ispirata a principi di giustizia ed equità; 2.14 rifiuta l'accanimento diagnostico e terapeutico in quanto lesivo della dignità e della salute della persona, nonché contrario all'uso appropriato delle risorse. Allorquando, a suo giudizio, si verifichino ne dà segnalazione; [4]https://www.eventiavversinews.it/wp-content/uploads/2022/05/DECRETO-CAUTELARE-TAR-LOMBARDIA-N.518-4.5.22-N.-007712022-REG.RIC_..pdf [5] https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=81774&parte=1%20&serie=null [6]l'immunità vaccinale, contrariamente a quella naturale, non previene la trasmissione del virus Sars-Cov-2. La più prestigiosa e citata rivista scientifica al mondo ("Nature"), ne spiega le ragioni già nel settembre del 2020, sei mesi prima del D.L. 44/2021: l'infezione naturale induce risposte anticorpali della mucosa orale (IgA secretoria) e risposte anticorpali sistemiche (IgG), mentre i vaccini intramuscolo non inducono nessuna IgA secretoria, lasciando senza protezione le vie respiratorie superiori, dalle quali il virus si trasmette (https://www.nature.com/articles/s41586-020-2798-3; specie in figura 2)". Sulla base dei dati ufficiali del Governo del Regno Unito e di Israele, gli eventi avversi noti del vaccino Covid-19 superano i benefici noti della vaccinazione dei naturali immuni: secondo i dati del Regno Unito una persona su 11 con l'immunità naturale che viene vaccinata avrà un evento avverso al vaccino clinicamente significativo e, poiché, in base all'imponente studio israeliano sopra citato è necessario vaccinare 833 individui naturalmente immuni per prevenire un caso di reinfezione asintomatica, tale politica vaccinale causerà oltre 75 casi di eventi avversi clinicamente significativi al fine di prevenire una sola reinfezione asintomatica;
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