Data: 16/06/2022 07:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Vaccinazione avvocato e rinvio udienza

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L'appuntamento per la somministrazione del vaccino anticovid non è un impedimento assoluto che solleva l'avvocato dall'obbligo di nomina di un sostituto poiché è rinviabile e riprogrammabile grazie alla possibilità di cambiare il giorno stabilito ed evitare la coincidenza con l'udienza. Così la Corte di Cassazione nella sentenza 23202 del 27 maggio 2022 (in allegato). Nel caso di specie il tribunale di sorveglianza di Torino, nel procedimento instaurato per la richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione, ha rigettato la richiesta del difensore dell'uomo di differimento dell'udienza «non avendo riconosciuto l'assoluta impossibilità del difensore di comparire all'udienza perché il dedotto appuntamento per la vaccinazione anticovid avrebbe potuto tempestivamente essere cambiato, evitando la coincidenza con il giorno dell'udienza e perché è in ogni caso il difensore avrebbe potuto indicare un sostituto processuale». Verso l'ordinanza è partito il ricorso del difensore che ha dedotto il vizio di violazione di legge per mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell'udienza, non avendo il tribunale ha riconosciuto erroneamente la legittimità del impedimento difensivo tempestivamente dedotto.

Vaccinazione avvocato, appuntamento riprogrammabile

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Per i giudici della Cassazione, l'iniezione della dose di vaccino è agevolemente riprogrammabile, considerando la possibilità di cambiare il giorno stabilito ed evitare la sua coincidenza con l'udienza. Solo l'impedimento assoluto per ragioni di salute debitamente documentate e tempestivamente comunicate non obbliga il difensore a nominare un sostituto processuale o a motivare le ragioni della mancata nomina. E di conseguenza dà diritto all'avvocato di ottenere dal giudice il rinvio richiesto dell'udienza.

Vaccinazione avvocato, non è impedimento assoluto

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La Cassazione ha respinto il ricorso dell'avvocato poiché, secondo i giudici, non ricorreva un impedimento assoluto relativo a uno stato di malattia, cui non è equiparabile la somministrazione del vaccino anticovid, per il quale al ricorrente era stata fissata dal servizio sanitario pubblico la data della seconda dose. Non si configura come un caso di impedimento assoluto, dunque l'avvocato non può essere sollevato dall'obbligo di nomina di un sostituto processuale motivandolo con l'impossibilità di tale nomina in ragione del fatto che il proprio studio non si avvale di alcun collaboratore interno o esterno.


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