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Data: 18/06/2022 07:00:00 - Autore: Gabriella Lax
Demansionamento e perdita di chance, il fatto[Torna su]
Nei casi di demansionamento e perdita di chance, le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale adito, a seguito della lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi esentasse. A questa conclusione arriva l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 185 del 2022 (in allegato). La vicenda nasce dal ricorso presentato contro una Società da un ex dipendente per accertare il trentennale demansionamento operato ai suoi danni ed ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, biologico, morale nonché esistenziale causato. Il Tribunale adito, in parziale accoglimento del ricorso, ha riconosciuto al ricorrente di aver subito un danno alla sua professionalità quale conseguenza del demansionamento, mentre ha negato il riconoscimento del danno non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale. Dunque la Società è stata condannata, a titolo di risarcimento del danno in favore del ricorrente, al pagamento, determinato in via equitativa, di una somma. Sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno oltre che sugli accessori, la Società istante ha operato, prudenzialmente, la ritenuta ed ha provveduto al versamento della stessa entro il16 del mese successivo all'erogazione delle somme e al rilascio della CU 2021. Di seguito il dipendente ha notificato alla Società un atto di precetto ai sensi dell'articolo 480 c.p.c., affinché gli venisse corrisposta una somma pari alla differenza tra quanto liquidato con la sentenza e quanto effettivamente ricevuto, contestando l'applicazione delle ritenute alla fonte, in quanto le somme ricevute non sarebbero assoggettabili a tassazione. La Società non ritenendo opportuno instaurare un nuovo contenzioso non ha presentato opposizione avverso tale precetto ed ha corrisposto al proprio dipendente quanto richiesto. È interesse della Società sapere se l'importo versato a titolo di risarcimento per demansionamento, sia volto a reintegrare il c.d. danno emergente e, pertanto, privo di rilevanza reddituale e impropriamente assoggettato a ritenuta; o diversamente sia volto a reintegrare il c.d.lucro cessante, con piena rilevanza reddituale e, pertanto, correttamente assoggettato a ritenuta. Indennità corrisposte a titolo risarcitorio[Torna su]
Vanno tassate «le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (cd. lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce». In caso contrario «non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (cd. danno emergente) (cfr. risoluzione 24 maggio2002, n. 155/E, 7 dicembre 2007, n. 356/E, 22 aprile 2009, n. 106/E, 15 febbraio 2018,n. 16/E)». In generale, «nel caso in cui l'indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione». Il demansionamento[Torna su]
Nello specifico, per quanto riguarda il demansionamento, occorre distinguere il danno patrimoniale, derivante dall'impoverimento della capacità professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacità, con la connessa perdita di chances, ovverosia di ulteriori possibilità di guadagno, da quello non patrimoniale, comprendente sia l'eventuale lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, accertabile medicalmente, sia il danno esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, sia infine la lesione arrecata all'immagine professionale ed alla dignità personale del lavoratore. In particolare, come evidenziato nella risoluzione 22 aprile 2009, n. 106/E, la Corte di Cassazione (sentenza 23 settembre 2008, n. 28887) ha accolto il ricorso di un contribuente fondato sulla tesi secondo cui la somma liquidata non è soggetta a imposizione fiscale ai fini IRPEF in quanto non rappresenta alcuna reintegrazione di reddito patrimoniale non percepito ma piuttosto il risarcimento del danno alla professionalità e all'immagine derivato dal demansionamento. Riguardo alle somme erogate, che trovino titolo nella necessità di ristorare la perdita delle cosiddette "chance professionali" ossia connesse alla privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa è stato chiarito che le stesse non sono imponibili. Secondo la Cassazione, considerato che la chance è un'entità patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di possibilità attuale), a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni, la sussistenza. In sintesi le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale per la lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, e pertanto non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n. 600/1973. |
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