Data: 18/06/2022 07:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Demansionamento e perdita di chance, il fatto

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Nei casi di demansionamento e perdita di chance, le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale adito, a seguito della lesione della capacit� professionale del lavoratore, sono da considerarsi esentasse. A questa conclusione arriva l'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 185 del 2022 (in allegato). La vicenda nasce dal ricorso presentato contro una Societ� da un ex dipendente per accertare il trentennale demansionamento operato ai suoi danni ed ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, biologico, morale nonch� esistenziale causato. Il Tribunale adito, in parziale accoglimento del ricorso, ha riconosciuto al ricorrente di aver subito un danno alla sua professionalit� quale conseguenza del demansionamento, mentre ha negato il riconoscimento del danno non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale. Dunque la Societ� � stata condannata, a titolo di risarcimento del danno in favore del ricorrente, al pagamento, determinato in via equitativa, di una somma. Sull'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno oltre che sugli accessori, la Societ� istante ha operato, prudenzialmente, la ritenuta ed ha provveduto al versamento della stessa entro il16 del mese successivo all'erogazione delle somme e al rilascio della CU 2021. Di seguito il dipendente ha notificato alla Societ� un atto di precetto ai sensi dell'articolo 480 c.p.c., affinch� gli venisse corrisposta una somma pari alla differenza tra quanto liquidato con la sentenza e quanto effettivamente ricevuto, contestando l'applicazione delle ritenute alla fonte, in quanto le somme ricevute non sarebbero assoggettabili a tassazione.

La Societ� non ritenendo opportuno instaurare un nuovo contenzioso non ha presentato opposizione avverso tale precetto ed ha corrisposto al proprio dipendente quanto richiesto. � interesse della Societ� sapere se l'importo versato a titolo di risarcimento per demansionamento, sia volto a reintegrare il c.d. danno emergente e, pertanto, privo di rilevanza reddituale e impropriamente assoggettato a ritenuta; o diversamente sia volto a reintegrare il c.d.lucro cessante, con piena rilevanza reddituale e, pertanto, correttamente assoggettato a ritenuta.

Indennit� corrisposte a titolo risarcitorio

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Vanno tassate �le indennit� corrisposte a titolo risarcitorio, semprech� le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente; sono in sostanza imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (cd. lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce�. In caso contrario �non assumono rilevanza reddituale le indennit� risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (cd. danno emergente) (cfr. risoluzione 24 maggio2002, n. 155/E, 7 dicembre 2007, n. 356/E, 22 aprile 2009, n. 106/E, 15 febbraio 2018,n. 16/E)�. In generale, �nel caso in cui l'indennizzo percepito da un determinato soggetto vada a compensare in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro ovvero il mancato guadagno, le somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito (c.d. lucro cessante) e conseguentemente vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente ed assoggettate a tassazione�.

Il demansionamento

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Nello specifico, per quanto riguarda il demansionamento, occorre distinguere il danno patrimoniale, derivante dall'impoverimento della capacit� professionale del lavoratore o dalla mancata acquisizione di maggiori capacit�, con la connessa perdita di chances, ovverosia di ulteriori possibilit� di guadagno, da quello non patrimoniale, comprendente sia l'eventuale lesione dell'integrit� psico-fisica del lavoratore, accertabile medicalmente, sia il danno esistenziale, da intendersi come ogni pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalit� nel mondo esterno, sia infine la lesione arrecata all'immagine professionale ed alla dignit� personale del lavoratore.

In particolare, come evidenziato nella risoluzione 22 aprile 2009, n. 106/E, la Corte di Cassazione (sentenza 23 settembre 2008, n. 28887) ha accolto il ricorso di un contribuente fondato sulla tesi secondo cui la somma liquidata non � soggetta a imposizione fiscale ai fini IRPEF in quanto non rappresenta alcuna reintegrazione di reddito patrimoniale non percepito ma piuttosto il risarcimento del danno alla professionalit� e all'immagine derivato dal demansionamento.

Riguardo alle somme erogate, che trovino titolo nella necessit� di ristorare la perdita delle cosiddette "chance professionali" ossia connesse alla privazione della possibilit� di sviluppi o progressioni nell'attivit� lavorativa � stato chiarito che le stesse non sono imponibili. Secondo la Cassazione, considerato che la chance � un'entit� patrimoniale, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, la sua perdita configura un danno attuale e risarcibile (consistente non in un lucro cessante, bens� nel danno emergente da perdita di possibilit� attuale), a condizione che il soggetto che agisce per il risarcimento ne provi, anche secondo un calcolo di probabilit� o per presunzioni, la sussistenza.

In sintesi le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale per la lesione della capacit� professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, e pertanto non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 23, D.P.R. n. 600/1973.


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