Data: 14/09/2022 13:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Risarcimento erariale totale a carico del medico

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La Corte dei Conti si limita a rideterminare la somma a cui è stato condannato il medico responsabile in favore dell'Ente sanitario, ma respinge la parte restante dell'atto di appello avanzato nei confronti della Procura erariale. Il danno arrecato alla paziente per tardiva diagnosi di un tumore è da attribuire interamente al medico, che in presenza di un quadro clinico di quella specie non doveva limitarsi ai controlli routinari, ma doveva approfondire. Solo una diagnosi tempestiva e controlli più scrupolosi avrebbero potuto impedire o quanto meno diminuire la gravità dell'evoluzione della patologia.

Queste le interessanti conclusioni della sentenza n. 282/2022 della Corte dei Conti (allegata).

Risarcimento indiretto per le pubbliche finanze

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Con atto del 22 gennaio 2021, un medico dirigente appella la sentenza n. 291 del 13.11.2020 della Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, che lo ha condannato, nella sua qualità di dirigente medico presso l'Azienda USL, a "risarcire" l'Erario per le lesioni prodotte a una paziente e derivante da un errore diagnostico commesso nell'esercizio dell'attività sanitaria.

Per questi fatti il giudice civile ha ritenuto responsabile anche la struttura in via solidale con il medico a causa delle conseguenze derivate alla paziente a cui è stata diagnosticata con grave ritardo una patologia tumorale.

Il medico provvede regolarmente al risarcimento posto a suo carico, ma poi la Procura Erariale lo cita in giudizio chiedendo il risarcimento per danno indiretto al fine di ristorare le pubbliche finanze per la parte di danno economico attribuito all'Ente sanitario, per la somma di 35.865,17 euro. Somma a cui vanno aggiunte le spese di lite sostenute da dall'Ente sanitario per difendersi davanti al tribunale ordinario e che ammontano a 13.931,43 euro.

Medico responsabile rifonda l'Azienda sanitaria

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La Corte dei Conti condivide pienamente la tesi della della Procura generale. Essa ha infatti ha messo in risalto ciò che deve essere preso in esame quando si parla di responsabilità medica. Per la Procura l'errore sanitario deve essere valutato in base alla delicatezza del bene da tutelare, ossia la salute delle persone e le caratteristiche delle leggi scientifiche che devono essere rispettate in questo settore.

"Le numerose circostanze rivelatrici di un caso che fuoriusciva dalla routine, individuate nella consulenza tecnica d'ufficio, avrebbero dovuto portare l'agente a non attenersi acriticamente alla prassi dallo stesso richiamata, valutando che comunque la genericità che caratterizza uno standard comportamentale fissato in linee guida, a certune condizioni, che si sono verificate nella fattispecie, non poteva giustificare l'adozione di una metodologia del tutto insufficiente a fronte dei peculiari segnali di rischio che andavano evidenziandosi, come accertato nella sede peritale."

Indubbio pertanto l'atteggiamento omissivo di cui è stato accusato il medico, soprattutto alla luce della sua preparazione specialistica e del ruolo di prestigio e responsabilità ricoperto all'interno dell'Azienda sanitaria. Tutti elementi che portano a ritenere, con un grado di ragionevole sicurezza, soprattutto se si tiene conto delle conclusioni del perito, che la sua condotta del medico ha costituito la fonte principale del danno cagionato dalla ritardata diagnosi della malattia tumorale che ha colpito la paziente.

Il consulente ha individuato il nesso eziologico partendo dal percorso alternativo che avrebbe potuto evitare o diminuire il rischio. Un diagnosi più tempestiva avrebbe consentito di evitare l'evento dannoso a carico della paziente. Se il medico avesse agito infatti con la dovuta diligenza e avesse eseguito gli accertamenti necessari a comprendere l'evoluzione anomala della prima lesione tumorale e della seconda tumefazione, senza sottovalutare i sintomi persistenti che la paziente ha più volte manifestato, il danno arrecato alla stessa sarebbe stato sicuramente più ridotto.


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