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Data: 26/06/2022 10:00:00 - Autore: Stefano Raffaele Collazzo
Evoluzione normativa dell'intervento[Torna su]
Le situazioni di incertezza e di difficolt� nella gestione personale e patrimoniale in caso di soggetti interessati da quadri clinico-patologici considerevoli, oppure da parte di soggetti non pienamente maturi in ragione dell'et�, risultano in grado di definirne un preciso contesto di emergenzialit�, fragilit� e incertezza. Tale condizione impone alle figure preposte alla tutela (coniuge, convivente, familiari, servizi sociali, autorit� competenti) di adoperarsi per contenere rischi, pericoli e eventuali conseguenze dannose, tanto di natura economica quanto di natura medico-assistenziale. Sul punto, con una normativa piuttosto recente, che ha voluto ampliare la rosa di intervento e superare con una valida alternativa quanto previsto dagli articoli 414 e seguenti del codice civile (interdizione e inabilitazione), si � configurato uno specifico intervento teso a garantire forme e rapporti giuridici in grado di attivare un efficiente canale di garanzia: la legge n. 6/2004 in materia di Amministrazioni di sostegno. Un'alternativa alla interdizione e alla inabilitazione[Torna su]
Con la L. n. 6/2004 � stata introdotta la figura dell'amministrazione di sostegno, un istituto in grado di poter essere applicato alternativamente alle figure maggiormente invasive della interdizione e della inabilitazione, uniche forme di garanzia fino ad allora applicabili in casi di necessit�, tuttavia, totalmente privative della conservazione di un margine di autonomia nella libert� di scelta del destinatario. Con l'amministrazione di sostegno il beneficiario non viene completamente sostituito dal proprio tutore/amministratore, bens� viene assistito e, dunque, affiancato dal soggetto incaricato di svolgere tale ruolo di supervisione nel suo esclusivo interesse e nell'ambito della gestione patrimoniale e/o sanitaria. In altri termini, laddove il beneficiario sia in grado di esprimere il proprio consenso e, ancora, manifestare il proprio grado di intendimento, l'amministratore di sostegno si affiancher� al beneficiario sottoponendo la questione, laddove di natura straordinaria, al vaglio del Giudice Tutelare perch� si pronunci su una eventuale autorizzazione (ad es. vendita immobili, investimento/disinvestimento somme, somministrazione cure/trattamento medico-specialistico ecc.). Del resto, le attivit� di natura ordinaria restano nella fascia di competenza dell'amministratore di sostegno unitamente ai desiderata manifestati consapevolmente dal beneficiario. Allorquando, invece, il beneficiario dovesse risultare assolutamente non in possesso della capacit� di discernimento e, dunque, non in grado di compiere nessun atto in termini di scelta consapevole, ogni qualsivoglia azione che sia di natura ordinaria dovr� essere adottata, in nome e per conto del beneficiario, esclusivamente dall'amministratore di sostegno se previsto nel decreto di nomina. Altrimenti, qualora non previsto nel decreto e qualora si dovesse trattare di atti con natura tanto ordinaria quanto straordinaria, questi dovranno essere adottati solo previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
La gestione della sfera patrimoniale e sanitaria[Torna su]
L'amministratore di sostegno potr� essere chiamato a ricoprire funzioni in maniera congiunta per i poteri patrimoniali e sanitari, oppure in maniera disgiunta con la sola previsione della sfera patrimoniale o sanitaria. Il beneficiario, infatti, pu� risultare destinatario di un provvedimento teso ad assisterlo nella gestione delle sue finanze mediante la individuazione di un soggetto (coniuge, convivente, familiare o professionista) in grado di operare con oculatezza nel suo interesse, quindi, evitando di dilapidare il patrimonio, qualora consistente, oppure di rinvigorire le deficitarie risorse in caso di insufficienza. La normativa che disciplina l'amministrazione di sostegno, inoltre, pu� prevedere la eventualit� che la figura dell'amministratore di sostegno venga ricoperta da due soggetti in maniera disgiunta, vale a dire mediante la figura del co-amministratore per la sfera patrimoniale e del co-amministratore per la sfera sanitaria. Tuttavia, non � esclusa la possibilit� che il soggetto al quale viene applicata l'amministrazione di sostegno (il beneficiario) possa conservare il proprio grado di controllo sulla sfera (sanitaria o patrimoniale) non ricompresa nel decreto di apertura dell'amministrazione e, quindi, gestirla autonomamente perch� in grado.
Le figure coinvolte[Torna su]
L'amministrazione di sostegno presuppone l'individuazione di diverse figure coinvolte nella predisposizione dell'istituto. In particolare, i soggetti dell'amministrazione di sostegno sono:
Soggetto minore, interdetto o inabilitato[Torna su]
Secondo quanto sancito dall'articolo 406 del codice civile il ricorso per l'apertura dell'amministrazione di sostegno pu� essere promosso anche da soggetto minore, interdetto o inabilitato. Tuttavia, in caso di soggetto interdetto o inabilitato imprescindibile dovr� essere la presentazione congiunta del ricorso per l'amministrazione e dell'istanza volta a revocare l'interdizione o l'inabilitazione. Tale ultimo atto dovr� prevedere l'instaurazione del procedimento dinanzi al Giudice competente affinch� si pronunci in punto alla revoca.
Profili procedurali: l'apertura dell'amministrazione di sostegno[Torna su]
La consapevolezza e la conoscenza circa la possibilit� di operare attraverso il richiamato strumento giuridico rappresenta per molti soggetti una rimarchevole, sentita e affidabile alternativa a quegli strumenti giuridici in grado di annullare le autonomie e le libert� del soggetto destinatario della misura. Un'alternativa tesa a garantire un appiglio fiducioso per il presente e una assicurazione inamovibile per l'avvenire di soggetti deboli. Vedi anche L'amministratore di sostegno
Stefano Raffaele Collazzo Studio Legale Vitulo 0510827368
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