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Data: 20/06/2022 13:00:00 - Autore: Salvatore Ravidà
Mancata esibizione patente di guida[Torna su] Il Giudice di Pace di Messina, conformandosi alle altre sentenze di merito, ha emesso sentenza (n. 191/2022 sotto allegata) di accoglimento del ricorso con l'annullamento della sanzione amministrativa per violazione dell'art. 180 c. 8 C.d.S. in ordine alla mancata esibizione da parte di un utente della strada della patente di guida come richiestogli con verbale all'atto del controllo dell'Organo di Polizia. La circolare del ministero e l'autocertificazione[Torna su] Il Giudice di Pace, nei motivi di accoglimento, si è riportato a quanto indicato dal Ministero dell'Interno (cui spetta, ai sensi del 3 comma dell'art. 11 del Codice della Strada, il coordinamento delle attività di polizia stradale da chiunque espletate) che con circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, ponendosi il problema del rapporto tra ordine di esibizione e doveri di ricerca d'ufficio delle informazioni necessarie, ha chiarito che: "La disposizione (art. 180 c. 8 CdS) deve essere necessariamente correlata alle innovazioni introdotte dalle norme relative all'autocertificazione e, quindi, può trovare applicazione solo quando l'organo di polizia che ha intimato l'esibizione non sia comunque in grado di verificare, attraverso pubblici registri o altri sistemi, se il documento esista o meno". A tal proposito, l'art. 43 del Dpr n. 445/2000, modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12/11/2011 n. 183, prevede che "Le Amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa l'indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato". Sanzione ex art. 180 c. 8 Codice della strada[Torna su] Alla luce di ciò va, pertanto, ritenuto che quando il soggetto invitato tramite intimazione a fornire copia di documentazione relativa ad abilitazioni alla guida o a un determinato veicolo, non ottemperi alla prescrizione richiestagli, il comando di polizia operante potrà sanzionare lo stesso ai sensi dell'art. 180 c. 8 solo nel caso in cui dimostri di non essere in condizione di poter acquisire la documentazione richiesta. Nel caso di specie, posto che l'organo di Polizia ben avrebbe potuto verificare attraverso propri sistemi telematici, accedendo alla banca dati ministeriale, se il conducente fosse in possesso della abilitazione alla guida, ha statuito che la violazione in questione appare illegittimamente contestata.
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