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Data: 01/07/2007 - Autore: www.laprevidenza.it E' illegittimo il provvedimento contenente il giudizio di inidoneità della Commissione medica, in occasione dell'arruolamento degli agenti di P.S., fondato sulla semplice presenza di tatuaggi in alcune zone scoperte del corpo di una candidata, senza che risulti accertato se a causa degli stessi tatuaggi la figura dell'interessata risulti deturpata ovvero se dalla forma e dalle dimensioni delle figure incise sulla pelle si possa attribuire alla stessa un'abnorme personalità. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza 4 aprile 2007 n. 1520, che ha visto coinvolta una candidata partecipante alla selezione per l'arruolamento di allievi agenti della Polizia di Stato che, a seguito della prescritta visita psico-fisica, veniva dichiarata inidonea allo specifico servizio dalla Commissione medica per la rilevata presenza di tatuaggi in zone scoperte del corpo (polso sinistro ed entrambe le ginocchia). Il Collegio censura l'operato della Commissione medica in quanto nel provvedimento di inidoneità non ha motivato in maniera particolarmente esaustiva e dettagliata la propria decisione, anche perchè, come emergeva dalla documentazione fotografica versata agli atti, i tatuaggi dell'interessata avevano dimensioni davvero minime e sono di colore sbiadito, tanto da essere appena visibili e non rappresentano figure o immagini colorate, ma erano semplicemente dei segni grafici che, secondo la difesa, sarebbero simboli di buona sorte e fratellanza ed espressione di idiomi orientali. (Gesuele Bellini) Consiglio di Stato, sez. VI, 4 aprile 2007, n. 1520 - Gesuele Bellini |
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