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Data: 22/06/2022 07:00:00 - Autore: Gabriella Lax
Magistrati onorari, buoni pasto con la stabilizzazione?[Torna su]
I magistrati onorari possono usufruire dei buoni pasto? I chiarimenti arrivano nella circolare del ministero della Giustizia del 27 maggio (in allegato). Il provvedimento fa riferimento al "riconoscimento del diritto alla corresponsione dei buoni pasto ai magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore della legge 30.12.2021 n. 234, art 1 comma 629" ossia la nuova legge di Bilancio. Gli interrogativi vertevano, in primis, la corresponsione dei buoni pasto ai magistrati onorari soltanto a seguito della compiuta "stabilizzazione" e, di seguito, le modalità utili e idonee ad attestare la durata minima d'udienza ai fini della erogabilità del buono pasto. Magistrati onorari, il compenso[Torna su]
Per quanto riguarda la questione della stabilizzazione «l'articolo 29 stabilisce che ai magistrati onorari venga riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria per ogni udienza che si protragga per un numero di ore superiore a 6, come risultato specificamente dall'attestazione del dirigente dell'ufficio giudiziario». La norma quindi fa riferimento al termine già adottato nei per la quantificazione del compenso dei giudici onorari confermati essi avranno il compenso comunque parametrato al trattamento stipendiare del personale amministrativo giudiziario oltre che una indennità giudiziaria diversamente determinata». Se si pensa che la norma in esame si nasconde dentro alla «più ampia cornice della riforma della stabilizzazione e della sinterizzazione dei compensi degli onorari del contingente ad esaurimento, la platea dei destinatari non può che essere il medesimo contingente, limitatamente a coloro che vedranno positivamente superato le procedure di conferma». Quindi, in linea con le disposizioni che protraggono, nelle more delle procedure di conferma e fino a relativa definizione, i parametri che c'erano per la liquidazione dei compensi dei giudici di pace, dei vice-procuratori onorari e dei giudici onorari di tribunale, che non consentivano né consentono, finché saranno applicati, l'erogazione di buoni pasto. Magistrati onorari, natura dei buoni pasto[Torna su]
Un altro argomento di ordine teleologico arriva alle stesse conclusioni e si desume dalla natura dei medesimi buoni pasto, come stabilito dal sistema pattizio e giuslavoristico. La disciplina nell'istituto - spiega la circolare - porta alla uniforme dottrina e la giurisprudenza «ad inquadrarlo come un titolo o un benefit volto a ristorare il dipendente costretto a mangiare fuori casa in ragione dell'orario di lavoro nell'assenza del servizio di mensa aziendale». Pur non trattandosi di un elemento retributivo ne è però assodato il carattere assistenziale come un'agevolazione collegata rapporto di lavoro da un nesso occasionale che servirà a «garantire la composizione tra esigenze organizzative del datore di lavoro ed esigenze quotidiane del lavoratore. Questa caratterizzazione relativa al buono pasto in quanto misura correlata sostanzialmente a prestazioni di lavoro continuative ed organizzate avalla la conclusione dovendosi escludere la debenza per i magistrati in attesa di conferma per i quali il suddetto iter di stabilizzazione non sia ancora attivato non è concluso». |
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