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Data: 30/06/2007 - Autore: www.laprevidenza.it La Corte di Cassazione, con la sentenza 20.2.2007 n. 3921, ha affermato che, nell'ipotesi in cui il lavoratore in malattia risulti irreperibile al momento della visita di controllo da parte del medico dell'INPS, affinché tale assenza risulti giustificata, è necessario che il lavoratore dimostri: - non solo di essere risultato assente per la necessità di effettuare una visita medica specialistica; - ma anche di non aver potuto fissare tale visita al di fuori delle c.d. fasce orarie di reperibilità. Si ricorda che l'art. 5 della L. 300/70 prevede la possibilità per il datore di svolgere accertamenti sullo stato di malattia del dipendente. In attuazione di tale disposizione, la L. 438/83 ha introdotto fasce orarie durante le quali il lavoratore ha l'obbligo di rendersi reperibile presso il proprio domicilio per permettere l'effettuazione di visite di controllo da parte dell'INPS. In base alla sentenza in esame, il lavoratore in malattia che risulti assente per la necessità di sottoporsi a visita medica specialistica, dovrà dimostrare anche l'impossibilità di effettuare la stessa al di fuori delle suddette fasce. In caso contrario, perderà il trattamento economico di malattia. (Avv. Massimiliano Leonetti) Casszione, Sentenza 20.2.2007 n. 3921 - Avv. Massimiliano Leonetti |
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