Data: 29/06/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Il segretario comunale, come tutti i dipendenti, è tenuto all'osservanza dell'obbligo dell'orario di ufficio e alla conseguente timbratura del cartellino marcatempo attestante la presenza in ufficio. Questa la decisione del Consiglio di Stato, sezione VI, nella sentenza 18 aprile 2007 n. 1763. Un segretario comunale, a cui era stata irrogata la sanzione disciplinare della censura per non aver rispettato l'orario di lavoro, soccombente nel giudizio di primo grado, proponeva appello al Consiglio di Stato, adducendo tra le motivazioni del ricorso, che lo stesso, in quanto risulta nei piccoli Comuni equiparato ai dirigenti, sarebbe esonerato dall'obbligo della timbratura del cartellino e inoltre aveva comunque un credito di ore di straordinario effettuate e non pagate. I giudici di Palazzo Spada, aderendo ad un indirizzo del Ministero dell'Interno, espresso con le note n. 9400207/17200.16455 in data 21 marzo 1994 e n. 9406529/17200/16455 in data 30 agosto 1994, hanno respinto il ricorso affermando l'esistenza dell'obbligo dell'orario di ufficio e alla conseguente timbratura del cartellino anche per la figura del segretario comunale, come per tutti gli altri dipendenti. Il Collegio ha fatto rilevare, inoltre, che l'interessato non aveva avuto alcuna autorizzazione dal sindaco a non osservare l'orario di lavoro e che il suo eventuale credito di ore di straordinario non consentiva, a iniziativa del medesimo, di derogare al normale orario di servizio. (Gesuele Bellini) Consiglio di stato, Sez. VI, 18 aprile 2007, n. 1763 - Gesuele Bellini
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