Data: 27/06/2022 10:00:00 - Autore: Gabriella Lax

Contesto lavorativo regionale e assegno di mantenimento

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Incide il contesto regionale caratterizzato da forte disoccupazione nella decisione di riconoscere il mantenimento alla moglie. Tocca l'assegno di mantenimento alla ex che, dopo la separazione, prova grosse difficolt� nel cercare un impiego, anche a causa del contesto territoriale regionale, caratterizzato da una forte disoccupazione e da una larga diffusione del precariato. A stabilirlo � l'ordinanza della Cassazione n. 18820/2022 (in allegato).

Nel caso di specie, il Tribunale di Crotone, pronunciandosi con sentenza sulla separazione di due coniugi revocava il contributo al mantenimento dell'uomo a carico dei tuoi figli ormai maggiorenni e della donna; revocava l'assegnazione della casa coniugale. Il giudice di prima cura aveva osservato che entrambe le domande di addebito erano infondate. La donna proponeva appello incidentale sull'addebito. Di seguito �era stata la corte territoriale ad accogliere l'appello principale, ponendo a carico del marito una somma per il mantenimento della stessa, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale, facendo notare che configura una nuova domanda perch� basata su fatti diverti e generici non era stato provato che l'appellante lavorasse in nero; non era stata provata una stabile convivenza della donna con una terza persona; non era emersa la possibilit� di un'effettiva capacit� lavorativa della donna appellante che non aveva mai lavorato, priva di titoli di studio, considerando che che quest'ultima aveva 48 anni; la stessa aveva diritto al mantenimento poch� la condizione economica complessiva del appellato era migliore�.

Attitudine al lavoro proficuo

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La Cassazione ricorda che, in tema di separazione personale dei coniugi �l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi quale potenziale capacit� di guadagno costituisce elemento valutabile fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice qualora venga riscontrata, in termini di effettiva possibilit� di svolgimento di un'attivit� lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ambientale e con esclusione di mere valutazioni di astratte e ipotetiche�.

Dunque nel caso della separazione dei coniugi grava sul richiedente l'assegno di mantenimento quando risulter� accertata in fatto la sua capacit� di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e preposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali poich� il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati requisiti propri, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza maritale non pu� estendersi fino a comprendere ci� che secondo con ordinaria diligenza l'istante sia in grado di procurarsi da solo (Cassazione numero 20866 del 2021)�.

La Cassazione rileva inoltre che, nel caso di separazione personale dei coniugi �l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacit� di guadagno costituisce elemento valutabile fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice dovendosi verificare l'effettiva possibilit� di svolgimento di un'attivit� lavorativa retribuita in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attivit� lavorativa�.

Il fattore disoccupazione

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Nello specifico, i giudici vedono chiaramente come la donna non abbia �una concreta possibilit� di reperire occasioni di lavoro�. Tutto questo in base ad alcuni fattori inequivocabili: �la sua et� anagrafica, la sua inesperienza lavorativa�, infine �l'attuale e notoria situazione del mercato del lavoro situazione caratterizzata da una elevata percentuale di disoccupati e da una larga diffusione del precariato negli impieghi�. Nessun dubbio per i giudici della Cassazione la donna ha dato prova della esistenza di �una situazione di concreta impossibilit� di svolgere attivit� lavorativa retribuita�. Da qui ne discende l'incontestabilit� dell'obbligo del marito di versarle il mantenimento.


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