Data: 19/07/2022 03:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Assolto medico per difetto di querela

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Inammissibile il ricorso in Cassazione: medico assolto dal reato di lesioni colpose per difetto di querela. Non c'è nessun interesse a rimetter in discussione la cosa giudicata se l'azione contro il medico non doveva neppure essere intrapresa. Questo quanto emerge dalla sentenza della S.C. n. 24384/2022 (sotto allegato).

La vicenda processuale

In sede di appello viene riformata la sentenza di assoluzione di primo grado emessa nei confronti di un un medico chirurgo. Confermato il proscioglimento dello stesso dal reato di omicidio colposo, qualificato in lesioni colpose per difetto di querela.

Il medico, insieme ad altri medici, è stato ritenuto responsabile inizialmente del reato di omicidio colposo per avere erroneamente asportato, nel corso di un intervento chirurgico, il rene destro di un paziente, l'unico funzionante, rendendo il soggetto anefrico, cagionandone così la morte nel settembre del 2014.

I periti nominati nel corso del giudizio di primo grado grado però hanno concluso che, se anche fosse stato asportato il rene effettivamente malato, il paziente sarebbe comunque deceduto. Si sarebbero infatti verificate le stesse problematiche post intervento sia per l'età del paziente sia per la natura del cancro che lo affliggeva e che lo avrebbe comunque reso anefrico in breve tempo.

Il Tribunale, condividendo totalmente le conclusioni dei periti ha ritenuto che non vi fosse alcun nesso di causa tra la condotta degli imputati e decesso del paziente. Lo stesso ha inoltre riqualificato il reato di omicidio colposo in quello di lesioni colpose tenuto conto dell'asportazione del rene sano. Il soggetto è stato tuttavia prosciolto per carenza di querela. Decisione quest'ultima confermata anche in sede di appello.

Nessuna posizione di garanzia per il medico chirurgo

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Il difensore dell'imputato ricorre tuttavia in Cassazione, contestando:

  • violazione di legge in relazione alle raccomandazioni ministeriali del 2009 e alle linee guida aziendali dell'Asl, presso cui il medico operava;
  • vizio di motivazione in relazione alla posizione di garanzia dell'imputato nella qualità di secondo operatore; vizio di motivazione per quanto riguarda l'assenza di colpa e di rimproverabilità, considerato che l'imputato si è attenuto alla disciplina aziendale;
  • violazione di legge per mancata correlazione tra contestazione e condanna in relazione alla responsabilità dell'imputato per la posizione di direttore della struttura e per insussistenza di una posizione di garanzia in tale sua qualità;
  • vizio di motivazione in relazione all'esistenza di un nesso di causa tra l'evento e il difetto organizzativo.

Non c'è interesse a ricorrere se manca la querela

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La Cassazione nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso precisa che i vizi di legittimità denunciati non possono essere esaminati perché "'imputato non ha interesse ad impugnare una sentenza di improcedibilità per mancanza di querela, e ciò anche se tale decisione consegua ad una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, trattandosi di causa originaria ostativa all'esercizio di tale potere, benché successivamente dichiarata."

Il ricorrente non ha infatti un interesse concreto " a rimettere in discussione una pronuncia che, riconoscendo che l'azione penale non doveva essere iniziata ab origine per mancanza della stessa condizione di procedibilità, ha fatto venire meno la ragione di controvertere in merito alla regiudicanda in questione. "

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