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Data: 27/06/2007 - Autore: www.laprevidenza.it “Il passeggero che viaggia in auto risponde del mancato uso della cintura di sicurezza solo con la sanzione pecuniaria e non anche con la detrazione dei punti della patente”. Nella sentenza in epigrafe la S.C. ha accolto il ricorso del Ministero della Difesa e dell'ufficio territoriale del Governo di Potenza proposto contro una decisione del Giudice di pace di Viaggiano che aveva annullato completamente il verbale di accertamento nei confronti di un uomo che viaggiava senza cintura di sicurezza su un'auto di un amico. In particolare, la Corte rileva l'erronea applicazione degli artt. 172, commi 1° e 8° , 126 bis, comma 8° Cod. Strada per avere il giudice di pace annullato in toto il verbale di accertamento in base alla considerazione, errata, che non poteva essere revocata soltanto la sanzione della detrazione dei punti senza annullare anche la sanzione pecuniaria. Secondo la S.C., pertanto, il verbale di accertamento doveva essere annullato solo nella parte relativa alla sottrazione dei punti della patente, non anche nella parte relativa all'applicazione della sanzione principale pecuniaria. Viene precisato, al riguardo, che “il disposto di cui all'art. 204 cod. strad., richiamato dal giudice di pace per giustificare l'accoglimento totale dell'opposizione, non è stato correttamente applicato perché concerne l'ipotesi – diversa da quella in esame – di rigetto dell'opposizione e non quella di accoglimento ancorchè parziale”. (Avv. Tiziana Cantarella) Cass. Civ., sez. II, 19 marzo 2007, n. 6402 |
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