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Data: 19/07/2022 23:00:00 - Autore: Giuseppe Mantia
Lesione dei diritti primari sospendere la psicologa no vax[Torna su] Il Consiglio dell'ordine degli psicologi della Toscana sospende una propria iscritta a causa del mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale contemplato dall'art. 4 del decreto legge n. 44/2021 convertito nella legge n. 76/2021. La psicologa destinataria del provvedimento di sospensione ricorre in via d'urgenza al Tribunale di Firenze per chiedere la sospensione del provvedimento, che le impedisce di svolgere la sua professione. Il provvedimento assunto dal Consiglio, per il giudicante, lede beni primari dell'individuo come il diritto al lavoro e di conseguenza al suo sostentamento. Nel caso di specie infatti l'attività di psicologa rappresenta per la ricorrente la sua unica fonte di sostentamento e poiché la stessa dall'ottobre del 2021 è impossibilitata a svolgerla, il Tribunale di Firenze con l'ordinanza del 6 luglio 2022 (sotto allegata) sospende il provvedimento adottato dall'Ordine degli psicologi delle Toscana. In virtù di detta ordinanza la dottoressa è quindi autorizzata all'esercizio della professione al pari dei colleghi vaccinati, sia in presenza che da remoto. I vaccini non hanno raggiunto gli scopi[Torna su] L'ordinanza in commento è un provvedimento di estremo interesse in diversi punti della motivazione. Il Tribunale di Firenze infatti, prima di tutto rileva che dai report dell'AIFA, Euromomo, Eudravigilance, emerge che la sicurezza sanitaria e il dilagare della malattia non sono stati contrastati dalla vaccinazione obbligatoria. Al contrario, si è assistito alla diffusione della malattia a causa dell'insorgere di numerose varianti del virus. Infezioni e contagi dal punto di vista numerico, colpiscono maggiormente proprio i soggetti che hanno ricevuto tre dosi di vaccino. Riflessioni sul tema della vaccinazione obbligatoria[Torna su] Il Cittadino vaccinato e non (anche chi non ha mai avuto il virus e chi ha lo superato, con il proprio sistema immunitario) si trova coinvolto nella "contraddittoria raccomandazione" di ricevere una dose di vaccino nonostante i risultati degli studi menzionati anche nella suddetta ordinanza. La vaccinazione infatti non elimina il rischio di contrarre il virus SARS COV 2 o di trasmetterlo a soggetti terzi con cui si entra in contatto. Il report dell'ISS del 6 Aprile 2022, tanto per citare uno studio recente, dà atto che "l'efficacia del vaccino rispetto al rischio di contrarre il virus nella variante omicron (dominante) è pari al 47% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale, 39% tra i 91 e 120 giorni e 47% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale". La questione dell'obbligo vaccinale, che permane ancora per alcune categorie di soggetti, deve pertanto essere rivista alla luce del termine "raccomandazione" e riosservata e ristudiata al cospetto dei report e del fatto notorio costituito principalmente dal tenore e dalla scopo del DL 44 del 1 aprile 2021, convertito nella legge 76/2021, che è quello di impedire la malattia e garantire la sicurezza negli ambienti sanitari. L'articolo 32, comma 2, Costituzione non quindi è in radice applicabile, a prescindere dalla violazione della riserva di legge, atteso che non vi è alcun beneficio per la collettività dalla vaccinazione (Tribunale civile di Firenze 11 luglio 2022 RG 7360/2022). Si segnala inoltre che l'ordinanza del CGA Sicilia del 22 marzo 2022 n. 351 ha ritenuto ad esempio rilevante e non manifestamente infondata la seguente questione di legittimità Costituzionale sollevata:
Non si deve dimenticare che i diritti civili ed i diritti indisponibili sono patrimonio dell'umanità e non possono essere limitati da chi vuole imporre solo e soltanto il pensiero unico e che la sospensione dal lavoro e dalla professione nei confronti di chi non si adegua a tale pensiero compromette i diritti primari dell'individuo come il diritto al lavoro e al proprio sostentamento (art. 4 Costituzione), espressione della libertà della persona e della sua dignità, perché espressione della libertà dal bisogno. Diritti questi inalienabili e acquisti per nascita che risultano illegittimamente limitati dall'obbligo vaccinale in quanto si "concede" all'ordine di appartenenza e/o al datore di lavoro il potere di sospendere un individuo dal proprio lavoro se il soggetto non si sottopone ad un trattamento iniettivo contro Sars cov2 in base al DL 44/2021. Del resto i Padri Costituenti hanno affermato che il termine Etica precede il termine Estetica che la contiene. |
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