Data: 19/07/2022 05:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Compenso all'avvocato che sbaglia rito

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Non si pu� negare il compenso all'avvocato che intraprende una causa con il rito ordinario anzich� con quello sommario se non risulta leso, come nel caso di specie, il diritto di difesa della cliente. Questa in sintesi la decisione della Cassazione con l'ordinanza n. 22235/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

In sede di appello un avvocato ottiene il riconoscimento al pagamento di � 22.171,00 a titolo di compenso per l'attivit� professionale svolta. La corte d'appello ha respinto l'eccezione di nullit� della sentenza appellata perch� decisa dal giudice monocratico anzich� dal collegio perch� la violazione di norme processuali rileva solo se compromette diritti e garanzie difensive, situazione questa, che nel caso di specie, non ricorre. Il giudizio infatti, trattato con rito ordinario, ha consentito facolt� difensive pi� ampie rispetto al rito sommario speciale.

Il rito ordinario � pi� costoso del sommario

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Parte soccombente denuncia tuttavia in sede di Cassazione che, poich� la causa di primo grado era sottoposta a rito sommario speciale, la stessa doveva essere decisa dal tribunale in composizione collegiale. La corte d'appello avrebbe quindi dovuto dichiarare nulla la decisione e non confermarla.

Con il secondo motivo invece deduce come la corte abbia deciso nel merito senza prima aver dichiarato la nullit� della sentenza di primo grado pronunciata da un giudice monocratico anzich� dal tribunale collegiale.

Con il terzo motivo sostiene infine che l'errata applicazione del rito ha impedito alla stessa di difendersi da sola, gravandola di costi che sono derivati dalla maggiore complessit� del rito di cognizione ordinaria, che avrebbe potuto evitare.

L'errore di rito non rileva: il diritto di difesa non � stato leso

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La Cassazione adita ritiene il ricorso inammissibile perch� sono inammissibili tutti e tre i motivi sollevati.

Gli Ermellini rilevano in primis che la ricorrente, anche se si duole del mancato annullamento della prima sentenza, di fatto non indica nel ricorso in quali termini la decisione del tribunale debba ritenersi invalida e in che modo la stessa abbia inficiato le successive decisioni di merito di secondo grado.

"Non rileva di per s� l'errore sul rito, che assume rilievo come causa di nullit� della sentenza solo ove si sia tradotto in una violazione dei diritti di difesa o abbia inciso sulle regole di competenza (�) Inammissibile per difetto di interesse la doglianza dedotta come motivo di impugnazione relativa la mancata adozione di un diverso rito, non essendo indicato lo specifico pregiudizio processuale che dalla sua mancata adozione sia completamente derivato in termini di esercizio delle facolt� processuali, non venendo in rilievo che la parti avrebbe potuto, in ipotesi, costituirsi personalmente ottenere un risparmio di costi processuali, data la scelta della ricorrente di costituirsi comunque mediante un difensore."


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