Data: 21/07/2022 07:00:00 - Autore: Vincenzo Arcidiacono

Impugnazione del ruolo

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In materia di riscossione di crediti previdenziali, l'impugnazione del ruolo - di cui il contribuente afferma essere venuto a conoscenza solo a seguito del rilascio dell'estratto - è ammissibile ove lo stesso intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella.
E' questo il principio affermato dalla Suprema Corte nell'ordinanza del 05/07/2022 n. 21238, secondo cui: "la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in questione, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore".
La vicenda
Nella fattispecie esaminata da Cass. 21238/2022 l'attore, affermando di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo solo a seguito del rilascio dell'estratto, aveva agito per l'accertamento negativo del credito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica di tre cartelle, avendo presentato, prima di agire in giudizio, richiesta di sgravio.
Nel corso del giudizio gli enti resistenti si erano opposti alla declaratoria di prescrizione assumendo che i crediti portati nelle cartelle impugnate non fossero da ritenere estinti per prescrizione.
La Corte d'Appello, dichiarava prescritti i crediti recati dalle due cartelle di pagamento di cui non risultava provata la notifica, mentre confermava l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse quanto all'unica cartella di cui vi era prova dell'avvenuta notifica, atteso che, in assenza di atti esecutivi anche solo "minacciati" dopo la notifica della cartella di pagamento, la prescrizione del credito contributivo non potessi farsi valere in via di azione.

La decisione della Cassazione

La SC, accogliendo il ricorso del contribuente, ha cassato la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro ritenendo sussistente l'interesse ad agire dell'attore, anche nel caso in cui la cartella risulti notificata, ove il contribuente abbia contestato, come era avvenuto nella fattispecie, l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.

Riflessioni

A seguito di tale importante pronuncia si impongono le seguenti riflessioni:
  • l'interesse ad agire presuppone uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico, non altrimenti eliminabile se non con l'intervento chiarificatore del giudice, senza che occorra che il contribuente dimostri l'esistenza di un periculum in mora per poter agire in giudizio;
  • L'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se non con l'intervento del giudice (Cass. 16262/2015);
  • Quando si tratta di valutare l'interesse ad agire non serve altro criterio se non quello che si richiama all'esistenza della lite (si intende, da pretesa contestata);
  • L'interesse ad agire è sempre soddisfatto dall'inutile preventivo esperimento dell'istanza di sgravio e assicurato dalla effettiva contestazione della ricorrenza della prescrizione estintiva invocata dal contribuente;
  • Se vi è contestazione: significa che vi è obiettiva incertezza; se vi è obiettiva incertezza: vi è sempre l'interesse ad agire;
  • L'esistenza dell'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, va valutata al momento della decisione. Di conseguenza ai fini di tale riconoscimento risulta rilevante tanto il comportamento tenuto in fase extragiudiziale quanto quello giudiziale mantenuto dagli enti interessati: quali il mancato accoglimento della istanza c.d. di sgravio, la contestazione del verificarsi degli effetti della prescrizione estintiva invocata dal contribuente, il mantenimento di una iscrizione pregiudizievole fondata sul credito in contestazione o la domanda dell'ente impositore diretta ad ottenere dall'esattore il pagamento degli importi dichiarati estinti per prescrizione. Se il contribuente contesta l'esistenza del credito, perché estinto per intervenuta prescrizione e l'ente impositore vi si oppone affermando che il credito non sia prescritto, sia crea una situazione di giuridica incertezza che il giudice è sempre tenuto a risolvere.
Vi è quindi un binomio inscindibile tra contestazione e interesse ad agire: dove vi è una vi è l'altro.
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPOGRECO - ARCIDIACONO - CASCIO
Avv. Vincenzo Arcidiacono
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