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Data: 25/07/2022 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Assolto grazie a difetti e criticità dell'etilometro[Torna su]
Il Tribunale di Bolzano, sezione penale, con la sentenza n. 381/2022 (sotto allegata) assolve l'imputato difeso dall'avv. Marco Furlan, per il reato di guida in stato di ebrezza aggravato dall'aver cagionato un sinistro stradale a causa delle numerose criticità rilevate sull'etilometro grazie alla analitica relazione del consulente di parte. La vicenda processualeIn una notte di dicembre del 2019, poco dopo le 23.00 ai carabinieri viene segnalato un sinistro stradale senza feriti. Arrivati sul posto gli operanti sottopongono l'imputato all'etilometro, avvertendolo della facoltà di farsi assistere da un difensore. Il test, alle ore 23:41 rileva un tasso alcolemico pari a 2,30 g/l, valore che scende a 2,13 dopo la seconda prova. Dette prove, in grado di fondare la tesi della dell'accusa, vengono però smentite dalle numerose criticità dell'etilometro. Gli obblighi normativi relativi all'etilometro[Torna su]
La legge dispone infatti che gli etilometri:
Consulenza analitica sull'etilometro fa assolvere l'imputato[Torna su]
Il consulente della difesa però, con una relazione tecnica molto approfondita, corredata da documentazione e poi illustrata in aula, evidenzia numerose criticità relative dell'etilometro impiegato a seguito del sinistro de quo per la rilevazione del tasso alcolemico. Questi in estrema sintesi i difetti rilevati:
La difesa infine ha rilevato che il test è stato eseguito in presenza di una temperatura pari a 3° sotto lo zero quando il range di attendibilità dei risultati è compresa tra 0 e 45° C. Nessuna prova contraria è stata offerta dal PM, in netta contrapposizione a quanto previsto dalla Cassazione nella sentenza n. 3201/2019, ai sensi della quale: "in tema di guida in stato di ebrezza, è configurabile a carico del pubblico ministero l'onere di fornire la prova della omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge nel caso di contestazione da parte dell'imputato del buon funzionamento dell'apparecchio." Analizzate le difese del legale e la perizia del consulente di parte il Tribunale conclude quindi per l'assoluzione dell'imputato del reato ascritto, ossia guida in stato di ebbrezza aggravato dall'aver provocato un sinistro stradale, perché il fatto non sussiste. Si ringrazia il perito tecnico investigativo Giorgio Marcon per il cortese invio della sentenza |
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