Data: 22/06/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, Luigi Nicolais, il 30 aprile 2007, al fine di impartire opportune istruzioni agli enti interessati, ha emanato la direttiva avente oggetto “l'applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato, nonché di riserve in favore di soggetti con incarichi di collaborazione”. Il provvedimento, premettendo che la natura delle disposizioni riguardanti la stabilizzazione è da considerarsi derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a sanare situazioni lavorative precarie, ricorda alle pubbliche amministrazioni che, per procedere all'applicazione della normativa in esame, tra l'altro, è necessario il rispetto dei seguenti punti: la necessità delle autorizzazioni alle assunzioni, che saranno concesse con le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; la necessità che sia accertata la vacanza in organico rispetto alla qualifica da assumere; il rispetto del requisito del possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno nelle singole qualifiche, previsto dai vigenti sistemi di classificazione; l'osservanza del principio dell'accesso tramite procedure selettive, posto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001; Si prevede, inoltre, che le amministrazioni interessate, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e nel rispetto delle relazioni sindacali, definiscano le proprie procedure di stabilizzazione in coerenza con i principi sanciti dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con particolare riferimento a quanto stabilito nel comma 3, del medesimo articolo, in tema di pubblicità, trasparenza e pari opportunità delle procedure di reclutamento del personale. Atteso che il processo di stabilizzazione riguarda sia il personale, non dirigenziale, che ha maturato il requisito di tre anni di servizio complessivi, sia quello che li maturerà, la direttiva prescrive che sia data priorità ai dipendenti che hanno maturato il requisito dei tre anni di servizio nella medesima amministrazione. Per i lavoratori che hanno stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui durata complessiva del contratto sia di un anno alla data del 29 settembre 2006 nell'ambito del settore in cui si vuole ricoprire il fabbisogno di personale a tempo determinato, agli stessi sarà riservata una percentuale del sessanta per cento del totale dei posti programmati. In ultimo, la direttiva, richiama l'attenzione delle amministrazioni sulla necessità di rispettare le disposizioni vigenti in tema di ricorso alle forme di lavoro flessibile in generale, e di contratti a tempo determinato in particolare, contenute nell'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come di recente modificato dal decreto legge n. 4 del 2006. (Gesuele Bellini) Ministero Riforme e Innovazioni nella P.A., Direttiva 30 aprile 2007, n. 7 - Gesuele Bellini
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